Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine
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4.3.2.3 Articolo 262 capoverso 3 CO: sublocazione
In totale sono pervenuti undici pareri in relazione all’articolo 262 capoverso 3 CO: nove sono a favore, mentre un partecipante si è espresso in toni critici. Uno potrebbe eventualmente accettare il capoverso.
Quattro Cantoni (ZG, AG, TI, GE) accettano la modifica o si esprimono positivamente a riguardo. Un Cantone (GR) è eventualmente disposto ad accettare il capoverso nel caso in cui fosse inevitabile. Un Cantone (LU) osserva che la trasmissione delle informazioni deve obbligatoriamente avvenire per iscritto. Un altro Cantone (TI) postula di precisare che in caso di modifiche del contratto di sublocazione il conduttore debba chiedere una nuova autorizzazione scritta al locatore.
Un’organizzazione interessata (SVIT) approva l’integrazione. Un’altra (CGI) appoggia la modifica ma considera gli effetti previsti per l’inosservanza poco severi. Infine, l’organizzazione interessata CATEF ritiene opportuno rielaborare il capoverso e propone una nuova formulazione.
Un partecipante non interpellato ufficialmente (GastroSuisse) approva l’integrazione.
4.3.2.4 Articolo 262 capoverso 4 CO: sublocazione
4.3.2.4.1 Maggioranza
In totale sono pervenuti 47 pareri o riscontri in relazione all’articolo 262 capoverso 4 CO. In qualità di organizzazione interessata, la SVR-ASM si astiene dall’esprimersi sulle questioni politiche e presenta osservazioni dal punto di vista dell’applicazione del diritto. Propone inoltre una formulazione alternativa.
Il capoverso è stato commentato in merito a due aspetti: l’elenco non esaustivo dei motivi di rifiuto per mezzo delle parole «in particolare» e il nuovo motivo di rifiuto di cui alla lettera d. (limite temporale di due anni). In quanto le due questioni sono trattate nello stesso capoverso, i totali riportati in questo capitolo si riferiscono alle posizioni sull’intero capoverso 4. Le risposte presentate di seguito sono articolate in base al loro contenuto effettivo. Una parte dei partecipanti alla consultazione si è espressa in merito a entrambi gli aspetti, mentre una parte si è concentrata su uno solo.
Sette dei pareri pervenuti sono favorevoli all’elenco non esaustivo dei motivi di rifiuto. Un partecipante è a favore di estendere i motivi di rifiuto. In 12 riscontri si critica l’elenco non esaustivo dei motivi di rifiuto.
15 partecipanti sono d’accordo di limitare temporalmente la sublocazione, mentre 23 criticano la modifica. In una delle risposte si approva l’introduzione di un nuovo motivo di rifiuto, ma la formulazione è considerata poco chiara. La maggior parte delle città membro di una delle associazioni partecipanti alla consultazione critica la durata della sublocazione di due anni, mentre singole città della stessa auspicano un ulteriore inasprimento. In un’altra risposta si propone di introdurre una nuova lettera d e di riformulare il passaggio relativo al limite temporale. Un partecipante è favorevole a limitare la durata della sublocazione a due anni nel caso di una sublocazione totale dell’oggetto locato. Un’associazione partecipante chiede che sia possibile rifiutare la sublocazione se essa è prevista per meno di un mese.
Un Cantone (LU) approva che la disposizione non contenga un elenco esaustivo dei motivi di rifiuto, mentre altri sette Cantoni (BE, SO, BS, SG, GR, VD, GE) respingono tale proposta o si esprimono in modo critico a riguardo. Il Cantone SO propone di attenersi alla formulazione in vigore. Il Cantone GR sostiene che per eventualmente accettare il capoverso 4 esso va impostato come un elenco negativo esaustivo. Il rifiuto deve essere consentito solo se sussistono i motivi di cui alle lettere a–d del capoverso 4.
Uno dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale (UDC) appoggia l’estensione dei motivi di rifiuto; altri due (PES, PSS) rigettano l’elenco non esaustivo dei motivi di rifiuto.
Cinque organizzazioni interessate (HEV, CATEF, USPI, CGI, SVIT) accolgono favorevolmente l’impostazione non esaustiva dell’elenco dei motivi di rifiuto, mentre la SVR-ASM la critica.
Un partecipante non interpellato ufficialmente (CP) si esprime positivamente riguardo all’elenco a titolo esemplificativo dei motivi di rifiuto; altri due (Gastro Suisse, MV BS) si esprimono con toni critici in materia.
Tre Cantoni (ZH, SO, TI) approvano il limite temporale per la sublocazione. Al contrario, cinque Cantoni (BE, ZG, BS, VD, GE) non appoggiano la limitazione temporale nella formulazione del progetto. Il Cantone TI constata però anche che quando a essere locato è un locale commerciale tale limitazione potrebbe rivelarsi problematica. VD preferisce una normativa già applicata nel Cantone. GE invita a distinguere tra la sublocazione totale e quella parziale. Un Cantone (ZG) sostiene che il rifiuto debba avvenire per iscritto; per quanto riguarda il capoverso 4 lettera d, propone di stralciarlo o ad ogni modo di applicarlo solo ad abitazioni intere.