Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine
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si impone alla sublocazione un ostacolo desueto come la forma scritta che comporterebbe una disparità di trattamento grave e ingiustificata.
MVDF, MV BE, MV RG Emmental-Oberaargau, MV RG Thun-Oberland: la versione maggioritaria elimina la diffusa pratica della sublocazione commerciale. L’introduzione di restrizioni alla sublocazione costituisce un limite sproporzionato alla libertà economica che va quindi a toccare la libertà economica garantita dalla Costituzione.
MV ZH: la versione maggioritaria elimina la diffusa pratica della sublocazione di locali commerciali da parte dei conduttori. L’introduzione di restrizioni alla sublocazione costituisce un limite sproporzionato alla libertà economica che va quindi a toccare il principio di libertà economica garantito dalla Costituzione.
5.1.1.2 Articolo 262 capoverso 1 CO: sublocazione
5.1.1.2.1 Cantoni
BE: la nuova esigenza del consenso scritto fa sì che i rapporti siano chiari. In caso di controversia, non ci sono difficoltà nel presentare delle prove.
LU: rispetto alla norma in vigore, la nuova disposizione comporta un onere formale aggiuntivo per le parti. Tuttavia, in caso di controversia legale entrambe le parti hanno il vantaggio di poter dimostrare la fattispecie con delle prove.
ZG: la forma scritta offre sostanzialmente una maggiore certezza del diritto.
FR: in generale il Consiglio di Stato ritiene che sia logico esigere al conduttore il consenso scritto del locatore per poter sublocare.
SO: il consenso scritto da parte del locatore è accolto favorevolmente, in quanto dal punto di vista del diritto probatorio, l’esigenza della forma scritta costituisce un vantaggio sia per il locatore che per il conduttore.
AG: è ragionevole che in futuro il conduttore possa sublocare in tutto o in parte la cosa locata solo con il consenso scritto del locatore, così da proteggere quest’ultimo dagli abusi.
TI: l’introduzione della forma scritta per il consenso da parte del locatore è auspicabile per evidenti ragioni di chiarezza e di prova in caso di contenzioso. Siccome le modifiche proposte permettono alle parti di chiarire già da subito i termini della sublocazione, verosimilmente si potranno evitare conflitti successivi tra locatore e conduttore, come pure problemi per il subconduttore conseguenti a tali controversie.
GE: la chiarezza auspicata con l’introduzione del consenso da parte del locatore e la risultante garanzia della presentazione di prove sono accolte con favore. Le modifiche proposte (art. 262 cpv. 1–3) contribuiscono a contrastare le attività dei cosiddetti «marchands de sommeil», che fanno della situazione precaria di determinate fasce della popolazione un affare illegale e non dignitoso. Per evitare situazioni di stallo svantaggiose per i conduttori e i subconduttori sembra opportuno prevedere un termine entro il quale il locatore deve rispondere per iscritto alla richiesta del conduttore. Per esempio, il Cantone GE indica un termine di 30 giorni dall’ottenimento di tutte le indicazioni richieste in virtù dell’articolo 262 capoverso 2 PP, allo scadere dei quali si partirebbe dal presupposto che il locatore abbia accettato la sublocazione. Per quanto riguarda le esigenze formali, il Cantone appoggia l’imposizione di prescrizioni identiche per entrambe le parti.
GR: se fosse inevitabile, il Governo cantonale potrebbe eventualmente dichiararsi d’accordo con il capoverso 1. Le disposizioni in esso contenute sono molto simili a quelle in vigore al momento e migliorano in parte le condizioni dei locatori.
5.1.1.2.2 Partiti rappresentati nell’Assemblea federale
PLR: l’esigenza della forma scritta per la richiesta di sublocazione e per il relativo consenso rende i rapporti più chiari. In caso di un eventuale contenzioso, entrambe le parti riescono a presentare delle prove con più facilità, fatto che aumenta la certezza del diritto a favore sia del conduttore che del locatore.
UDC: la forma scritta obbligatoria per il consenso del locatore e la richiesta di sublocazione presentata dal conduttore, le indicazioni previste per quest’ultima, nonché l’ampliamento dei motivi di rifiuto pongono requisiti precisi da soddisfare per ottenere l’autorizzazione a sublocare.
5.1.1.2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
ACS: l’obbligo del consenso scritto da parte del locatore affinché il conduttore o l’affittuario possano procedere con una sublocazione o un subaffitto è una norma chiara e sensata che rafforza la certezza del