Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine

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TI: l’introduzione dell’obbligo di informazione è accolta con favore. Per evitare qualsiasi malinteso si postula che in caso di modifiche del contratto di sublocazione il conduttore debba chiedere una nuova e preventiva autorizzazione scritta al locatore.

GR: il capoverso 3 è una conseguenza logica del capoverso 2. Se fosse inevitabile, il Governo cantonale potrebbe eventualmente accettarlo.

5.1.1.4.2 Altre organizzazioni interessate

CGI: la proposta di obbligare il conduttore a informare il locatore su qualsiasi modifica apportata alle indicazioni date al momento della richiesta di sublocazione è ben accetta. Le conseguenze in caso di inadempienza sono un po’ poco incisive, in quanto il conduttore, dopo la diffida scritta del locatore (art. 262 cpv. 6 CO), può rimediare all’omissione inoltrando le informazioni.

SVIT: l’integrazione va a colmare l’attuale lacuna relativa al diritto d’informazione del locatore. L’obbligo di informazione da parte del conduttore previsto nella proposta della maggioranza della Commissione è sensato e quindi è accolto con favore.

CATEF: il capoverso va integralmente rivisto. In caso di accordo alla sublocazione, il locatore dà il suo permesso sulla base delle indicazioni fornite in applicazione del capoverso 2 o altrimenti concordato dalle parti. Se in un secondo tempo dovessero modificarsi le indicazioni di cui al capoverso 2, allora il conduttore dev’essere tenuto a formulare una nuova domanda al locatore. Non sarà sufficiente informare il locatore delle modifiche perché queste rappresentano una modifica degli accordi presi o del consenso fornito e vanno quindi nuovamente esaminate e discusse. La frase va quindi così riformulata: «Se durante la sublocazione dovessero modificarsi delle condizioni che sono state alla base dell’accordo del locatore, il conduttore principale dovrà comunicarlo senza indugio al locatore e chiedergli per iscritto il suo consenso a che la sublocazione prosegua con quelle nuove condizioni.»

5.1.1.5 Articolo 262 capoverso 4 CO: sublocazione, minoranza I e minoranza II

5.1.1.5.1 Cantoni

ZH: l’inasprimento delle disposizioni relative alla limitazione temporale della sublocazione è opportuno.

LU: dato che nella prassi giuridica possono presentarsi anche altri motivi rispetto a quelli previsti dal progetto, un elenco non esaustivo dei motivi di rifiuto è sensato.

AG: si approva che in casi giustificati il locatore possa rifiutarsi di acconsentire alla richiesta del conduttore. Le proposte delle minoranze I e II sono respinte.

TI: fissare un limite temporale pare sensato. In assenza di un termine temporale, ossia concedendo a tempo indeterminato al conduttore di assumere il ruolo di locatore nell’ambito della sublocazione, si rischia di compromettere la natura stessa del rapporto di locazione originario. D’altra parte, viene anche constatato che il fatto di porre limiti temporali alla sublocazione potrebbe essere problematico nell’ambito della locazione di locali commerciali (in particolare ristoranti), dove la sublocazione a lunga durata si riscontra sovente. Il Cantone TI non condivide la proposta della minoranza I, in quanto il locatore non può essere obbligato a dimostrare che il conduttore non farà più ritorno nell’abitazione; si tratterebbe di una prova negativa proceduralmente improponibile. Secondo il Cantone TI non si comprende per quale motivo la minoranza II vorrebbe stralciare il capoverso 4; l’elenco dei casi in cui il locatore può negare il consenso alla sublocazione è essenziale.

BE: la necessità di un elenco non esaustivo dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 262 capoverso 4 CO non è fondata. Limitare la sublocazione a due anni è un’esagerazione e il problema della durata eccessiva della sublocazione si presenta principalmente con i locali commerciali. Di conseguenza, il Cantone BE chiede di dare seguito alla minoranza I.

SO: la formulazione «il locatore può negare il consenso in particolare se:» è respinta, in quanto permette al locatore di negare sempre la sublocazione, fatto che però si scontra con il diritto alla sublocazione e il principio dell’articolo 262 CO. Per questo motivo si invita a rinunciare alla modifica e a mantenere la formulazione «può negare il consenso soltanto se:». La limitazione di due anni prevista per la durata della sublocazione è accolta con favore.

BS: rendere l’elenco dei motivi di rifiuto non esaustivo utilizzando il termine «in particolare», così da includere motivi sconosciuti o indeterminati, indebolirebbe la certezza del diritto e aumenterebbe i casi di 28/59