Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 11 pagine
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Art. 22, cpv. 1
Se si esamina la situazione prevalente sul mercato si constata che il supplemento di prezzo che il consumatore deve pagare per usufruire del servizio telefonico pubblico oltre al servizio di accesso a Internet è divenuto marginale nel corso del tempo. In tale contesto la differenza di 10 franchi che se- para il limite massimo di prezzo fissato per il servizio di accesso a Internet per una velocità di trasmis- sione garantita di 10/1 Mbit/s e il servizio telefonico pubblico (ossia 55 franchi) dal limite massimo di prezzo fissato per il solo servizio di accesso a Internet (ossia 45 franchi) è troppo elevata e può es- sere divisa per due. Ne risulta che il nuovo limite massimo di prezzo mensile per l'offerta di servizi ag- gregati è fissato a 50 franchi (IVA esclusa). A tale proposito si osserva che, sul mercato, pagare un aumento di 5 franchi per accedere al servizio telefonico pubblico è una pratica relativamente corrente.
Per stabilire i limiti massimi di prezzo delle nuove prestazioni del servizio universale ci si è rivolti an- che al mercato. Trovare delle offerte rigorosamente paragonabili si rivela tuttavia una missione impos- sibile perché vi è una differenza sostanziale tra le offerte del servizio universale e quelle fornite libera- mente sul mercato. In effetti, le prime garantiscono velocità di trasmissione minime, mentre i secondi seguono un approccio del tipo best effort (ossia con velocità di trasmissione massime di X/Y Mbit/s). Inoltre, per stabilire un limite massimo di prezzo per il servizio di accesso a Internet a una velocità mi- nima garantita di 80 Mbit/s in download che sia al contempo accessibile e sostenibile per la concor- renza, ci si è basati sul prezzo chiesto dall'attuale concessionario del servizio universale per un servi- zio relativamente comparabile, ossia una velocità di 100 Mbit/s. Il limite massimo di prezzo per il servi- zio di accesso a Internet a una velocità minima di 80/8 Mbit/s è così fissato a 60,35 franchi e il limite massimo di prezzo per l'offerta che include inoltre il servizio telefonico pubblico è fissato a 65 franchi al mese. Questi due prezzi corrispondono ai prezzi, al netto dell'IVA, delle offerte «InOne S» di
Swisscom senza e con accesso alla telefonia. In entrambi i casi il collegamento è incluso nel prezzo, compreso l'apparecchio del terminale di rete, come già avveniva sinora.
Siccome il servizio telefonico pubblico con tre numeri telefonici non farà più parte delle prestazioni del servizio universale in futuro, non è più necessario prevedere un limite massimo di prezzo.
Art. 22 cpv. 2
I limiti massimi di prezzo stabiliti all'articolo 22 si applicano a tutte le prestazioni del servizio univer- sale, indipendentemente dalle condizioni che disciplinano la messa a disposizione del collegamento. Tale precisazione non è dunque necessaria e il capoverso 2 viene stralciato. L’attuale capoverso 3 diventa il capoverso 2.
Art. 22a Invio della fattura cartacea
Con la generalizzazione di Internet, è ormai consuetudine nel settore delle telecomunicazioni trasmet- tere gratuitamente le fatture per via elettronica. Se il cliente chiede che la sua fattura gli sia inviata per posta, il fornitore di servizi di telecomunicazione gli fattura in linea di principio un importo supplemen- tare finalizzato a coprire le spese generate.
Partendo dal presupposto che i clienti del concessionario del servizio universale che ricorrono al solo servizio telefonico pubblico non hanno materialmente la possibilità di ricevere fatture per via elettro- nica, parrebbe ingiusto obbligarli a pagare per l'invio di una fattura cartacea. Per questo motivo, il nuovo articolo 22a prescrive la gratuità dell'invio della fattura cartacea per gli utenti del solo servizio telefonico pubblico.
Cifra II: entrata in vigore
L'attuale concessione del servizio universale scade a fine 2022 e dovrebbe essere prolungata di un anno affinché gli adeguamenti della futura portata del servizio universale a livello di ordinanza pos- sano entrare in vigore il 1° gennaio 2024. Per permettere alla Commissione federale delle comunica- zioni (ComCom) di definire per tempo le modalità di attribuzione della futura concessione, la presente revisione d'ordinanza dovrà essere adottata dal Consiglio federale entro metà 2022.
10/11 Rapporto esplicativo sull'apertura della procedura di consultazione