Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 11 pagine
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Se dalle analisi del concessionario del servizio universale emerge che al punto d'entrata nell'edificio da collegare non vi è alcuna offerta paragonabile, allora il concessionario del servizio universale deve provvedere a fornire un collegamento tenendo conto dei principi tecnici, topografici ed economici ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 e rispettivamente formulare un'offerta contrattuale di acquisto di pre- stazioni del servizio universale secondo l'articolo 14a.
Nei nuovi edifici, il concessionario del servizio universale deve in linea di principio garantire il rispetto dell'obbligo di fornire il raccordo, a meno che i clienti non abbiano optato per un'offerta commerciale.
Il concessionario del servizio universale è invece libero di fornire un'offerta commerciale nonostante la presenza di un'offerta paragonabile. In tal caso non gli è però permesso conteggiare i costi risultanti da tale offerta ai fini di un'indennità finanziaria ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LTC.
Art. 15 cpv. 1 Prestazioni del servizio universale
Art. 15 cpv. 1 lett. b
In futuro, il servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando tre numeri telefonici non farà più parte delle presta- zioni del servizio universale. Dopo aver considerato i vari criteri3 utilizzati ad oggi per conservare o, al contrario, escludere una prestazione compresa nel servizio universale, si è concluso che tale esclu- sione è giustificata.
Dall'analisi effettuata emerge che la domanda di tale servizio è fortemente calata nel corso degli anni, al punto da essere divenuta aneddotica. Di fatto, a fine giugno 2021 Swisscom annunciava 1270 clienti per tale servizio e, in tali condizioni, nessuno può sostenere che si tratti di un servizio assoluta- mente essenziale per la popolazione e alcune piccole e medie imprese (PMI) e che in quanto tale sia degno di protezione. Inoltre, la maggior parte dei fornitori attivi sul mercato mette a disposizione colle- gamenti a numeri multipli e a livello dell'offerta del servizio la concorrenza funziona, a maggior ragione se si considerano le soluzioni proposte nel settore delle PMI. Infine, esistono anche alternative al ser- vizio, in particolare in materia di telefonia mobile o ancora mediante applicazioni di telefonia sul web come ad esempio il servizio «Skype». In breve, tutte le condizioni sono ormai riunite per non più im- porre al concessionario del servizio universale la fornitura di tale prestazione.
Art. 15 cpv. 1 lett. d cap. 2
Con l'avanzare della digitalizzazione, per un Paese la presenza di un'infrastruttura di telecomunica- zione moderna e performante acquisisce un'importanza sempre più capitale. In base a questa consta- tazione, i Paesi membri dell'Unione europea e numerosi Paesi dell'OCSE hanno messo in atto dei piani per promuovere la banda larga sul loro territorio. In Svizzera il regolatore si è adoperato per in- trodurre condizioni generali favorevoli alla concorrenza e all'investimento ed è stato pioniere nell'iscri- vere l'obbligo di fornire un accesso a banda larga nel servizio universale. Al contempo, numerose ini- ziative sono state adottate allo scopo di migliorare concretamente la copertura del territorio mediante reti di nuova generazione o stimolare la riflessione sulle misure da mettere eventualmente in atto. L'i- niziativa 16.306 depositata dal Cantone Ticino e denominata «Garantire un’offerta capillare di servizi di banda ultra larga su tutto il territorio nazionale» si iscrive in tale contesto e fornisce spunti pratici da approfondire.
Avendo spinto rapidamente molte più persone a lavorare, studiare e scambiarsi opinioni online, la crisi scaturita dalla pandemia di COVID-19 ha sottolineato l'importanza di poter accedere a servizi a banda larga affidabili e accessibili e la necessità di evitare che si crei un divario digitale. È precisamente in tale contesto che la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha depositato, il 29 giugno 2020, la mozione 20.3915 «Aumento della velocità minima di accesso a Inter- net a 80 megabit al secondo nel servizio universale». La mozione è stata adottata il 10 settembre
3 Si tratta dei criteri seguenti: assenza di carattere degno di protezione del servizio, tasso di penetrazione debole, concorrenza a livello dell'offerta, esistenza di alternative e assenza di neutralità tecnologica. Se la maggior parte di tali criteri è soddisfatta, nulla giustifica il mantenimento della prestazione nel servizio universale. Per una definizione precisa di tali criteri cfr. ad es. UFCOM, "Rapporto 2018 sul servizio universale. Analisi della portata del servizio universale", 11 maggio 2015, pagg. 7-8. 5/11 Rapporto esplicativo sull'apertura della procedura di consultazione