Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 11 pagine
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La fornitura del nuovo servizio di accesso a Internet con una velocità di trasmissione di 80/8 Mbit/s im- plica notevoli costi di investimento per il concessionario del servizio universale. Per contribuire a ri- durre questo carico finanziario, il concessionario del servizio universale dovrebbe in futuro poter ri- chiedere una partecipazione ai costi se l’allestimento o l'adattamento di un collegamento implica costi che superano i 12 700 franchi (cpv. 2). L'adattamento può avvenire anche su desiderio della clientela.
Tali costi sono stabiliti sulla base di informazioni fornite da Swisscom secondo cui i raccordi su linea più costosi (circa l'1% dei collegamenti) ammontano a 12 654 franchi l'uno. I costi sono stati calcolati mediante un modello di costo di Swisscom che prevede l'espansione della rete con una procedura di roll-out. Nell'ambito del servizio universale le unità non vengono però collegate o adattate tramite una procedura di roll-out ma in modo individuale, su domanda da parte della persona interessata.
Un limite di costo medio di 12 700 franchi considera il fattore di costo dei raccordi più cari. Se il rac- cordo non è fornito mediante un'offerta commerciale, in linea di principio il 99% di tutte le unità di utiliz- zazione può esigere un raccordo senza partecipazione ai costi.
Al capoverso 3 si sancisce che non è consentito prescrivere una durata minima del contratto se il cliente partecipa finanziariamente ai costi per il collegamento o l'adattamento.
Art. 19 Riduzione della portata della prestazione
Le disposizioni sulla riduzione della portata della prestazione erano sinora suddivise tra l'articolo 16 e l'articolo 18. Per agevolare la comprensione, le due disposizioni sono state riassunte in un nuovo arti- colo e completate dove necessario.
Art. 19 cpv. 1
Il tenore del capoverso 1 era sinora parte dell'articolo 16 capoverso 2 lettera a e sarà ora introdotto nell'articolo 19.
Art. 19 cpv. 2
Questa disposizione è stata ripresa ai fini di una maggiore comprensione dall'articolo 18 capoverso 4 e diventerà ora parte integrante dell'articolo 19.
Art. 19 cpv. 3
Ai fini di una maggiore comprensione, questa disposizione è stata ripresa dall'articolo 16 capoverso 3, rielaborata sotto il profilo linguistico e diventerà ora parte integrante dell'articolo 19.
Art. 19 cpv. 4
Questa disposizione è stata ripresa ai fini di una maggiore comprensione dall'articolo 16 capoverso 4 e diventerà ora parte integrante dell'articolo 19.
Art. 20 Idoneità e modalità di messa a disposizione
L’articolo 20 è una nuova disposizione che ha come obiettivo chiarire gli obblighi del concessionario del servizio universale e le scadenze a cui deve attenersi se gli viene chiesto di predisporre un colle- gamento che garantisca la fornitura delle prestazioni del servizio universale. Ad oggi, l'UFCOM non ha constatato nessun problema grave e ricorrente in materia di processi e di scadenze per la messa a disposizione di un tale collegamento. L'assenza di disposizione non si è dunque manifestata sinora, ma le cose potrebbero cambiare con la sfida posta dall'obbligo di garantire un accesso a Internet a una velocità di trasmissione minima di 80 Mbit/s. In effetti, già solo presso Swisscom vi sarebbero an- cora oltre 400 000 collegamenti ripartiti in tutta la Svizzera che non consentono di garantire una tale velocità. In questo contesto sarà altresì utile che ciascun nuovo cliente sappia cosa deve aspettarsi in materia di scadenze e che abbia la possibilità, se necessario, di far valere i suoi diritti. Tutte le sca- denze fissate all'articolo 20 sono limiti massimi; nulla impedisce al concessionario del servizio univer- sale di impiegare meno tempo.
7/11 Rapporto esplicativo sull'apertura della procedura di consultazione