Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 11 pagine
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Il primo capoverso fissa il numero massimo di giorni di cui dispone il concessionario del servizio uni- versale per verificare se ha l'obbligo o meno di fornire alla persona interessata un collegamento ai sensi dell'art. 16. Se il collegamento esiste già ed è sufficiente metterlo in servizio per poter fornire la o le prestazioni del servizio universale richiesta/e, il concessionario sarà in grado di risolvere la que- stione assai rapidamente e vorrà, con ogni probabilità, soddisfare la richiesta al più presto. Tuttavia, la situazione è assai più complicata se il concessionario non dispone, nell'edificio in questione, di un col- legamento o se il collegamento già installato non consente di offrire le prestazioni del servizio univer- sale (collegamento detto non funzionale). In tal caso dovrà verificare se un altro fornitore non è già presente nell'edificio e, all'occorrenza, se tale fornitore è effettivamente in grado di fornire alla persona interessata un'offerta alternativa paragonabile ai sensi dell'articolo 14b. Prima di delegare il suo com- pito e di rinunciare quindi a fornire un collegamento, il concessionario dovrà avere la certezza che il fornitore alternativo riprenderà il testimone. Questi è tenuto a rispondere alle sollecitazioni del conces- sionario entro un massimo di 15 giorni. Va ribadito che tale «esternalizzazione» del servizio universale persegue un duplice obiettivo, ossia da un lato contenere, nel limite del possibile, i costi generati dall'obbligo di servizio universale, e dall'altro tutelare gli investimenti a cui gli operatori alternativi hanno già acconsentito. Tuttavia, se non esiste un'alternativa sicura in un determinato edificio o se si tratta di un nuovo edificio per il quale non è stata trovata alcuna soluzione sul mercato, il titolare della concessione del servizio universale dovrà fornire tale servizio.
Si rivela altresì indispensabile fissare un limite temporale nel caso in cui il concessionario del servizio universale debba effettuare un preventivo, e il capoverso 2 soddisfa tale esigenza. Così, mentre la persona interessata è chiamata a farsi carico della fetta dei costi che supera i 12 700 franchi (cfr.
art. 18 cpv. 2) generata dall'installazione di un nuovo collegamento, rispettivamente dall'adattamento di un collegamento non funzionale, il concessionario deve fornire un preventivo entro un massimo di 90 giorni una volta che tutti informazioni necessari sono stati messi agli atti. Il preventivo deve riguar- dare l'integralità dei costi dei lavori previsti, essere sufficientemente dettagliato per giustificare la deci- sione finale, precisare la o le tecnologie che saranno utilizzate ed essere gratuito. Spetta alla persona interessata fornire tutte le informazioni necessarie a stilare un tale preventivo.
Sarà una banalità, ma sono proprio i collegamenti che garantiscono la fornitura di prestazioni del ser- vizio universale ad essere i più costosi da installare ed è per questo che nessun operatore acconsen- tirà in linea di principio a un simile investimento, a meno di non esservi obbligato. Diverse ragioni spie- gano tale situazione, come ad esempio il fatto che in un'area geografica poco densamente popolata i costi fissi dovranno essere ripartiti su un numero inferiore di utenti potenziali o ancora che tali collega- menti sono molto distanti dalla centrale di collegamento e la loro installazione impone spese partico- larmente notevoli, soprattutto per lavori di genio civile. Al fine di tenere conto di questo contesto parti- colare, non si è mai preteso che il concessionario del servizio universale rinnovasse tutti i suoi colle- gamenti una volta entrato in vigore l'obbligo di fornire un servizio di accesso a Internet a una certa ve- locità. Al contrario, sarà l'espressione di una domanda concreta a dare avvio a dei lavori di sistema- zione. Con l'obbligo di fornire un servizio di accesso a Internet di 80 Mbit/s al minimo, un simile ap- proccio è più opportuno che mai. Tuttavia, considerato il numero relativamente elevato di collegamenti che non offrono attualmente una simile velocità di trasmissione in Svizzera, e che le risorse umane e finanziarie del futuro concessionario del servizio universale saranno per loro natura limitate, occorre concedergli un determinato tempo per la realizzazione dei lavori. Il capoverso 3 risponde dunque a tali vincoli prevedendo un termine di 12 mesi per la messa a disposizione del servizio di accesso a Inter- net, di qualunque tipo esso sia. La scadenza è ridotta a 6 mesi se non occorrono lavori di genio civile. Si noti che tale scadenza decorre a partire dal momento in cui viene firmato il contratto. Il fatto di pre- vedere una scadenza relativamente ampia presenta anche un vantaggio in termini di costi poiché do- vrebbe consentire al concessionario del servizio universale, ai fini di una maggiore efficacia, di lavo- rare in simultanea a più collegamenti invece di occuparsi di uno alla volta.
In alcuni casi può accadere che la persona interessata non sia d'accordo con il preventivo stilato dal concessionario del servizio universale e ritenga eccessiva la parte dei costi di cui dovrà farsi carico. Siccome il concessionario del servizio universale si fa carico dei primi 12 700 franchi per fornire un collegamento, tali casi dovrebbero rivelarsi assai rari. Non possono tuttavia essere esclusi, per questo il capoverso 4 prevede che l'UFCOM possa avvalersi della collaborazione di un perito indipendente e
8/11 Rapporto esplicativo sull'apertura della procedura di consultazione