Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 11 pagine

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neutrale – ad esempio uno studio d'ingegneria – per valutare il preventivo stilato e se necessario retti- ficarlo se così esige la persona interessata. Quest'ultima si farà carico delle spese della perizia, a meno che il concessionario non abbia visibilmente esagerato.

Art. 21 Criteri qualitativi

Art. 21 cpv. 1

Attualmente il concessionario del servizio universale misura la qualità del servizio universale su dei collegamenti a sua scelta e che non servono per forza a fornire prestazioni del servizio universale. Ciò non rappresenta né la realtà né la situazione dei clienti del servizio universale. In effetti, quando un cittadino esige una prestazione del servizio universale, non si trova generalmente in un ambiente fa- vorevole a livello digitale, ma piuttosto in una regione poco coperta dai mezzi di telecomunicazione (linea aerea in rame, linea in rame sotterranea molto lunga o collegamento debole alla rete mobile).

In futuro, solo i collegamenti e i servizi offerti nel quadro di un contratto secondo l'art. 14a dovranno essere presi in considerazione per le misure. Di conseguenza, nessun altro collegamento proposto dal concessionario del servizio universale nell'ambito di un'offerta commerciale potrà più essere selezio- nato per la misurazione della qualità.

Nell'ottica di favorire l'uguaglianza e la trasparenza, il criterio della precisione della fatturazione va ad aggiungersi alle esigenze relative ai collegamenti, al servizio di accesso a Internet e al criterio concer- nente i servizi per le persone disabili.

Da quando il servizio telefonico è fornito tramite connessione Internet, è fondamentale poter rispettare i criteri essenziali per garantire la buona qualità della conversazione. Pertanto, numerosi criteri di mi- surazione vengono aggiunti alla lettera d che riguarda il servizio di accesso a Internet. Si tratta dei ter- mini per la trasmissione di dati (o ping), degli errori e della perdita di pacchetti IP durante la trasmis- sione di dati. Tali criteri completano il criterio soggettivo della qualità della trasmissione vocale già sancito alla lettera b.

Art. 21 cpv. 3

Il concessionario fornisce all'UFCOM l'accesso ai dati grezzi di tutti i risultati delle misurazioni annue. Vengono trasmesse le informazioni seguenti: luogo di misurazione (EGID o coordinate geografiche CH1903+/LV95 (da 7 cifre l'una), tipo di supporto fisico (linea fisica o onde elettromagnetiche), tipo di modem-router del cliente, luogo e tipologia dei server di misurazione da parte del concessionario,

nonché tutte le misure relative a ciascun criterio di qualità illustrato al capoverso 1.

Art. 22 Limiti massimi di prezzo

Siccome il Consiglio federale ha il compito di stabilire prezzi accessibili per le prestazioni del servizio universale, ha introdotto un sistema di limiti massimi di prezzo che soddisfa le esigenze di cui

all'art. 17 cpv. 2 LTC. L'approccio adottato rimane identico a quello attuato sin dalla liberalizzazione, e ha lo scopo di proteggere i consumatori dipendenti dal servizio universale, ossia coloro che non hanno accesso ai servizi offerti dal mercato perché troppo costosi, dall'applicazione di prezzi abusivi, il tutto riducendo la creazione di distorsioni della concorrenza. Una volta stabilito il limite massimo di prezzo per una prestazione, si lascia libero gioco al mercato. Rimane così sempre possibile per il concessio- nario del servizio universale fatturare un prezzo inferiore a la clientela. Stabilire un limite massimo di prezzo è una sfida perché si tratta di soddisfare allo stesso tempo due vincoli difficili da conciliare. Da un lato, l'importo fissato deve essere accessibile, e la difficoltà sta nel fatto che nessun criterio con- sente di definire il carattere accessibile di un prezzo – e dall'altro non deve essere troppo basso o vi sarebbe il rischio di scoraggiare qualsiasi forma o tentativo di concorrenza. In tali condizioni, e vista la mancanza di dati sui costi della messa a disposizione del servizio considerato, esaminare ciò che av- viene sul mercato può fornire informazioni molto utili.

9/11 Rapporto esplicativo sull'apertura della procedura di consultazione