Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 11 pagine

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2020 dal Consiglio nazionale – con 176 voti a favore, 2 contrari e 3 astensioni – e poi sospesa dal Consiglio degli Stati l'8 dicembre 2020 per una durata probabile di un anno al massimo.

In Svizzera, come ovunque d'altronde, l'emergenza sanitaria segna una svolta, rendendo consapevoli società, imprese e responsabili politici della necessità di agire urgentemente. Il Consiglio federale è sempre stato dell'avviso che la popolazione e l'economia dipendano fortemente da un'infrastruttura di telecomunicazioni efficace e che sia essenziale disporre ovunque di collegamenti di qualità a prezzi ragionevoli, anche nelle regioni periferiche. Di fronte alla necessità di agire, ritiene che intervenire sul servizio universale costituisca il modo più semplice e rapido per migliorare globalmente la connettività, perlomeno in un primo tempo. Sulla base della competenza conferitagli dall'articolo 16 capoverso 3 LTC, il Consiglio federale propone una modernizzazione dell'offerta del servizio universale al fine di adeguarla allo stato della tecnica e alle esigenze della società e del mondo economico.

Propone dunque di introdurre nel servizio universale l'obbligo di fornire un servizio di accesso a Inter- net che garantisca una velocità di trasmissione di 80 Mbit/s in download e di 8 Mbit/s in upload. Va inoltre precisato che quest'ultima velocità è stata stabilita conservando il rapporto 10 a 1 applicato dall'entrata in vigore dell'obbligo di fornire un accesso a banda larga nel servizio universale e ha il van- taggio di semplificare il pieno rispetto del limite minimo garantito.

Al contrario di ciò che è avvenuto in passato, questa nuova offerta non sostituirà quella esistente (os- sia 10, rispettivamente 1 Mbit/s di velocità garantita), ma la completerà. L’utente potrà così scegliere fra due offerte: una di base e una detta premium, sicuramente più performante ma disponibile a un prezzo più elevato. Non si può infatti pretendere che una persona dalle esigenze modeste e che si ri- volge al concessionario del servizio universale in mancanza di alternative migliori sottoscriva un abbo- namento a un servizio che va oltre le sue esigenze e che costerebbe di più. La volontà di lasciare un'offerta di base nel servizio universale è tanto più giustificata considerato il numero di economie do- mestiche finanziariamente indebolite dalla pandemia.

Art. 16 Collegamento

Il principio della neutralità tecnologica, che era già valido sinora, sarà sancito in modo esplicito al ca- poverso 1. Si chiarisce così che chi richiede un collegamento nell'ambito del servizio universale non ha diritto a una tecnologia specifica e che questa viene determinata dal concessionario del servizio universale a seconda della situazione e in base a principi tecnici, topografici ed economici. Ciò do- vrebbe contribuire in particolare a contenere i costi.

Il tenore attuale del capoverso 2 è stato così ripartito: la presa in considerazione di offerte paragonabili sarà ora disciplinata all'articolo 14b, mentre la possibilità di ridurre, in casi eccezionali, la portata delle prestazioni sarà invece ora sancita all'articolo 19.

I capoversi 3 e 4 della disposizione attuale sono stati rimossi dall'articolo 16 ai fini di una maggiore comprensione e integrati, sotto il profilo del contenuto, nell'articolo 19 capoversi 3 e 4.

Il capoverso 5 della disposizione attuale è stato riformulato e spostato al capoverso 2.

Art. 18 Durata minima del contratto e partecipazione ai costi

Le modalità particolari sinora previste all'articolo 18 per i collegamenti al di fuori dei centri abitati do- vranno in futuro poter essere applicate a tutti i collegamenti nella zona di concessione. La limitazione ai centri abitati va abolita da un lato perché i collegamenti assai costosi non si trovano solo al di fuori dei centri abitati ma sono distribuiti su tutto il territorio, e dall'altro perché il concetto di «centro abitato» si è rivelato essere difficile da circoscrivere, ciò che ha complicato l'attuazione di questa disposizione. Pare dunque opportuno rinunciare a questa distinzione.

Il concessionario del servizio universale dovrebbe, al capoverso 1, ottenere esplicitamente la possibi- lità di prevedere in linea di principio una durata minima del contratto. Tale possibilità era finora previ- sta unicamente per i collegamenti al di fuori dei centri abitati e dovrebbe ora essere estesa in linea di massima a tutte le offerte del servizio universale. La durata minima del contratto deve terminare al più tardi al momento della scadenza della concessione del servizio universale.

6/11 Rapporto esplicativo sull'apertura della procedura di consultazione