Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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sati da progetti di costruzione, senza dare priorità ai rischi ambientali derivanti dai siti inquinati, come invece prescrive la LPAmb. Di conseguenza, può succedere che i siti contaminati che causano notevoli ripercussioni sull’ambiente vengono individuati e risanati solo in un secondo tempo, pregiudicando o danneggiando l’ambiente per un arco di tempo maggiore.
Entro fine 2020, sul totale di oltre 1500 siti risanati, circa 330 sono designati come siti aziendali e solo 48 di essi sono stati oggetto di richieste d’indennità OTaRSi perché non è stato possibile risalire al responsabile o perché il responsabile era insolvente. Nei Cantoni caratterizzati in passato da una forte presenza industriale (ad es. l’industria orologiera nel Cantone del Giura), i ritardi nella gestione di questi siti possono essere dovuti alla scarsità delle risorse finanziarie e alla conseguente lentezza con cui si è messo mano a tali risanamenti. L’articolo 32d capoverso 3 LPAmb impone infatti all’ente pubblico (vale a dire ai Cantoni) l’obbligo di assumersi la parte residua dei costi scoperti, dedotte le indennità OTaRSi. Nella risposta del 25 novembre 2020 all’interpellanza Baume-Schneider (20.4164), il Consiglio federale ha prospettato la possibilità di aumentare in questi casi la partecipazione del fondo OTaRSi dall’attuale 40 per cento al 60 per cento per sgravare i Cantoni.
A fine 2020 il fondo disciplinato in base all’OTaRSi dispone di un’eccedenza di 294 milioni di franchi, di cui 116 milioni di franchi vincolati da assegnazioni. La gestione lenta dei siti comporta meno richieste di pagamenti OTaRSi e quindi meno spese rispetto a quelle a suo tempo preventivate al momento della determinazione delle entrate.
Con la presente modifica della LPAmb si vuole accelerare la gestione dei siti contaminati, concedendo le prestazioni del fondo OTaRSi a tempo determinato e offrendo ai Cantoni quali autorità esecutive i mezzi finanziari per il finanziamento delle risorse di personale a tal fine necessarie.
1.1.2.2 Indennità per gli impianti di tiro a 300 metri
Sono circa 4000 in Svizzera gli impianti di tiro iscritti nel catasto dei siti inquinati, di cui circa due terzi sono impianti a 300 metri. Data la contaminazione dei loro parapalle con metalli pesanti (soprattutto piombo e antimonio), questi siti inquinati possono ripercuotersi sul suolo, sulle acque o sulle acque sotterranee in prossimità dei parapalle. Finora, sono stati risanati circa 1000 impianti di tiro. Il sistema di compensazione originale definito nell’OTaRSi equivaleva al 40 per cento di quello delle altre misure. Nel 2006 è stato adottato un pagamento forfettario di 8000 franchi per bersaglio. Il pagamento forfettario per bersaglio non ha tuttavia portato alla sperata semplificazione né allo snellimento della procedura di pagamento, perché il numero di bersagli è stato contestato in numerosi impianti. Secondo le critiche dei Cantoni l’indennità forfettaria comporta inoltre una distribuzione iniqua dei fondi OTaRSi.
Secondo l’articolo 32e capoverso 4 lettera c LPAmb, le indennità per il risanamento degli impianti di tiro a 300 metri ammontano forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio e non al 40 per cento dei costi computabili, come previsto per gli altri siti