Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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- Se si parte dai valori di concentrazione per il piombo, i PAH e il benzo(a)pirene
proposti nell’estate 2019 nella revisione della OSiti26, i bambini piccoli potrebbero essere esposti a un rischio per la salute in modo particolare sui suoli già edificati prima del 1960. Anche alcune superfici più recenti potrebbero essere deteriorate o perché vi è stato riportato materiale terroso proveniente da altri siti o perché il deterioramento è avvenuto ancora prima del 1960 quando il suolo non era ancora edificato.
- Mancando dati affidabili e rappresentativi sull’estensione del deterioramento
del suolo e sulla necessità di risanamento, il gruppo di lavoro UFAM/CCA ha calcolato un intervallo di possibili deterioramenti:
- valori più bassi dell’intervallo: necessità di risanamento per il 10 per cento delle superfici antecedenti il 1920 e per l’1 per cento delle superfici tra il 1920 e il 1960.
- valori più alti dell’intervallo: necessità di risanamento per il 25 per cento delle superfici antecedenti il 1920 e per il 5 per cento delle superfici tra il 1920 e il 1960.
- Un’ulteriore ipotesi prevedeva inoltre la potenziale presenza di bambini piccoli
che giocano su due terzi della superficie di ogni giardino.
Partendo da questa modellizzazione si ottiene a livello nazionale una superficie totale di 19 000 ettari idonei per i bambini che giocano, nella quale non può essere escluso un deterioramento del suolo, e una superficie da risanare di 900–2500 ettari.
1.1.3 Tasse d’incentivazione
Per ridurre le emissioni di ossidi di zolfo durante la combustione di olio da riscaldamento «extra leggero» negli impianti a combustione come pure della benzina e del diesel nei motori, le tasse d’incentivazione sul tenore di zolfo di questi carburanti e combustibili vengono disciplinate nella LPAmb. L’introduzione di una tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» è stata decisa dall’Assemblea federale il 21 dicembre 1995. Secondo l’articolo 35b, chi importa o fabbrica in territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) o a 1000 mg/kg deve versare una tassa d’incentivazione. Il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza corrispondente (RS 814.019) il 1° gennaio 1998. L’introduzione di una tassa sulla benzina e sul diesel contenenti zolfo è stata decisa dall’Assemblea federale il 20 giugno 2003. Il tenore oltre il quale doveva essere pagata una tassa d’incentivazione era pari allo 0,001 per cento o a 10 mg/kg. Il 1° gennaio 2004 il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza corrispondente (RS 814.020).
26 Con questa revisione i valori di concentrazione per il piombo devono essere ridotti da 1000 mg/kg a 300 mg/kg, quelli dei PAH da 100 mg/kg a 10 mg/kg e quelli del benzo(a)pirene da 10 mg/kg a 1 mg/kg. Cfr. il «Pacchetto di ordinanze in materia procedures/ended/2019#UVEK.