Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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impedire a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l’ambiente (circoscrizione). Valgono gli obblighi ordinari di assunzione dei costi previsti secondo la normativa sui siti contaminati secondo l’articolo 32d LPAmb, che sancisce l’addebitamento dei costi al responsabile dell’inquinamento per comportamento e al proprietario del sito (perturbatore per situazione). Qualora questi non potessero essere individuati o dovessero risultare insolventi, l’ente pubblico competente dovrà farsi carico della loro quota di costi. I risanamenti previsti dalla normativa sui siti contaminati rappresentano così una soluzione permanente del problema.

- Diversa è la situazione delle superfici di terreno con cosiddette contaminazioni

«diffuse» e che vengono regolarmente utilizzate dai bambini. Sono ad esempio veri e propri suoli situati in centri urbani, che presentano depositi di sostanze nocive presenti nell’aria, prodotte dal traffico e dai camini, ma anche di suoli presenti nei giardini di immobili che, per decenni, sono stati concimati con le ceneri del carbone e del legno prodotte dagli impianti a combustione in uso fino alla metà del XX secolo. Questi suoli devono essere attualmente valutati in base alla O suolo. In caso di superamento della soglia di risanamento, per questi suoli vale solo un divieto di utilizzo. In questi casi la O suolo non prevede misure di decontaminazione o di circoscrizione. Il proprietario del sito le può prevedere su base volontaria e a proprie spese. Secondo il diritto vigente, l’autorità esecutiva in materia ambientale dovrebbe vietare il gioco dei bambini su queste superfici e, al contempo, controllare e se necessario imporre il rispetto di questo divieto. L’esperienza mostra che mentre i proprietari interessati e i genitori considerano tale imposizione inaccettabile, l’autorità esecutiva la considera impraticabile. Inoltre, all’atto pratico i divieti di utilizzo emanati dalle autorità non vengono controllati o imposti sistematicamente, ma eventualmente solo a campione quando si presenta l’occasione.

I rischi ai quali i bambini sono esposti sono presenti su questi suoli, a prescindere dall’origine dell’inquinamento. Inoltre, le autorità esecutive lamentano già da tempo le divergenze esistenti tra le misure, che variano a seconda dell’ordinanza pertinente. Infine, un trattamento diverso fa sorgere dubbi anche dal punto di vista etico.

Per questi motivi, nel corso del 2020 un gruppo di lavoro dell’UFAM e della CCA ha analizzato la situazione esaminando possibilità di miglioramento. Le modifiche della LPAmb proposte sulla base di tale analisi prevedono una distinzione tra suoli pubblici e suoli privati. In presenza di sospetto deterioramento del suolo, i parchi giochi e i giardini pubblici devono essere obbligatoriamente sottoposti a indagine e, se necessario, risanati, accollando il 60 per cento dei costi al fondo OTaRSi. Sui suoli privati queste misure continuano a essere volontarie. Tuttavia, diversamente dalla situazione attuale, il fondo OTaRSi dovrà partecipare ai costi di risanamento accollandosene il 40 per cento.

Perché il fondo OTaRSi possa partecipare al finanziamento occorre una nuova base legale, che dovrà essere creata con la presente modifica della LPAmb.

Per stimare il numero di siti da risanare in Svizzera nei quali sono presenti suoli sui quali i bambini giocano regolarmente, l’UFAM ha realizzato un modello delle superfici basato su un sistema di informazione geografica (SIG) e insieme ai rappre-