Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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Due importanti misure33 del Piano d’azione PF del 2017 del Consiglio federale riguardano il miglioramento delle competenze dei titolari di un’autorizzazione PF: una con l’intento di migliorarle per l’ottenimento dell’autorizzazione e l’altra allo scopo di permettere un aggiornamento costante grazie ad una formazione continua obbligatoria. Il nuovo capoverso 1bisdell’articolo 49 LPAmb è necessario per consentire all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), in veste di autorità di regolazione delle autorizzazioni PF, di attuare queste due misure35 e di indennizzare i costi di formazione legati alle autorizzazioni PF.
B. Titolari di autorizzazioni UE/AELS
Le autorizzazioni UE/AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera (art. 8 cpv. 2 ORRPChim). Per i titolari di autorizzazioni UE/AELS che desiderano ottenere un’autorizzazione svizzera, il Piano d’azione PF prevede di istituire una formazione complementare sancita da un esame che confermi le conoscenze della legislazione svizzera in materia di prodotti fitosanitari, protezione degli utilizzatori e dell’ambiente. Il nuovo capoverso 1bisdell’articolo 49 LPAmb ha lo scopo di permettere alla Confederazione di organizzare e, se necessario, di indennizzare parzialmente questa formazione complementare. I detentori dell’autorizzazione PF nei settori speciali
L’obbligo di possedere un’autorizzazione per l’impiego professionale o commerciale di PF (autorizzazione PF) secondo l’articolo 7 ORRPChim risale al 2005 e si applica a tutti gli ambiti di utilizzo: agricoltura, orticoltura, economia forestale e settori particolari. In questi ultimi (p. es. servizi di portineria), la partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi dell’organizzazione della formazione di base e continua è necessaria per rendere finanziariamente accessibile l’autorizzazione PF. In effetti, in questo ambito i costi di formazione sono molto più elevati a causa del numero limitato di candidati e dell’impossibilità di accedere alla formazione di base come avviene negli altri settori. Ad esempio, i corsi di formazione in agricoltura offerti dalle scuole professionali cantonali consentono di acquisire anche le conoscenze necessarie per ottenere l’autorizzazione PF; chi intende ottenere l’autorizzazione non deve frequentare ulteriori corsi di formazione di base e a pagamento e può sostenere direttamente l’esame, cosa che non avviene nei settori particolari.
1.1.5 Sistemi di informazione e di documentazione
Come in altri ambiti giuridici, anche nell’ambito della protezione dell’ambiente sussiste la necessità di svolgere elettronicamente processi che, secondo il diritto vigente, avvengono ancora manualmente, come per esempio il processo di notifica e di autorizzazione per la gestione di sostanze, organismi e rifiuti. L’articolo 59bis LPAmb crea la base giuridica formale per integrare il programma eGovernment del DATEC nell’ambito della protezione dell’ambiente. I sistemi di informazione e di
33 Misure del Piano d’azione PF del Consiglio federale: 6.3.1.1 «Obbligo di perfezionamento per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore».