Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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4.1.2 Siti contaminati

Per incentivare l’accelerazione della gestione dei siti contaminati si vogliono introdurre strumenti quali le scadenze legate alla conclusione dei provvedimenti, un aumento delle indennità relative ai costi scoperti dei risanamenti di siti aziendali e un’indennità forfettaria per risarcire i costi amministrativi dei Cantoni. Si vogliono inoltre offrire sostegni finanziari per promuovere il risanamento finora in larga misura omesso dei suoli inquinati con sostanze pericolose sui quali i bambini giocano regolarmente.

4.1.2.1 Scadenze

Per le indennità OTaRSi devono essere introdotte le due scadenze seguenti:

- una prima scadenza che limiti il periodo entro il quale richiedere le indennità

OTaRSi per l’indagine preliminare. Terminati gli esami preliminari previsti dall’articolo 7 OSiti, secondo l’articolo 8 OSiti l’autorità esecutiva stabilisce quali siti devono essere risanati o sorvegliati e quali non presentano invece alcuna necessità di intervento. Il chiarimento di questo aspetto a livello nazionale è una tappa importante verso la conclusione della gestione dei siti contaminati, che offre all’UFAM una visione dei risanamenti che restano da effettuare e dei relativi costi. Terminare tutti gli esami preliminari entro il 2028 è possibile, dal punto di vista attuale, solo se si stabiliscono priorità adeguate per i lavori e se si dispone di risorse sufficienti per l’attuazione. Questa scadenza non riguarda gli impianti di tiro per i quali la necessità di risanamento può essere stabilita anche senza indagine preliminare e la cui indagine di risanamento può essere svolta poco prima del risanamento stesso. Dal momento che, secondo le previsioni, l’entrata in vigore della modifica della LPAmb qui proposta avverrà a inizio 2023, per la conclusione dell’indagine preliminare si ritiene opportuno fissare la scadenza al 31 dicembre 2028;

- una seconda scadenza deve limitare il periodo entro il quale richiedere le in-

dennità OTaRSi riguardanti l’attuazione dei provvedimenti di risanamento. Dal momento che si auspica che i risanamenti, compreso il controllo dei risultati e quindi la fine della gestione svizzera dei siti contaminati, siano conclusi nel periodo 2045-2050, è opportuno scegliere il 2040 come scadenza per l’attuazione dei provvedimenti di risanamento.

L’attuazione di queste misure è in genere attestata da un rapporto di risanamento, in merito al quale si pronuncia l’autorità competente. Nel caso delle decontaminazioni, il rapporto di risanamento corrisponde al controllo dei risultati secondo l’articolo 19 OSiti. Nel caso delle misure di circoscrizione, al termine delle misure costruttive e quindi all’inizio della fase di circoscrizione, deve essere garantito che siano state arginate le ripercussioni sui beni da proteggere.