Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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4.1.2.4 Indennità per gli impianti di tiro a 300 metri

Con la mozione Salzmann (18.3018) si chiede al Consiglio federale di modificare la LPAmb in modo tale che la Confederazione corrisponda a tutti gli impianti di tiro, a partire dall’entrata in vigore, il 40 per cento dei costi computabili. Su richiesta del Consiglio federale, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto la mozione rispettivamente il 15 giugno 2018 e il 28 novembre 2018.

È possibile dare seguito alla mozione sostituendo l’attuale articolo 32e capoverso 4 lettera c LPAmb con una nuova disposizione (art. 32etercpv. 1 lett. d LPAmb). Per tutti gli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, le indennità prelevate dal fondo OTaRSi e versate per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento devono ammontare al 40 per cento dei costi computabili. L’attuale norma per gli impianti di tiro a 300 metri che prevede forfettariamente 8000 franchi al bersaglio deve essere abrogata.

4.1.2.5 Suoli inquinati e bambini

Nel capoverso 1 aggiunto all’articolo 32c LPAmb, i parchi giochi pubblici e le aree verde pubbliche il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente sono espressamente indicati come siti eventualmente da risanare secondo la normativa sui siti contaminati.

I parchi giochi privati e i giardini privati continuano a non essere considerati siti inquinati da sottoporre obbligatoriamente a indagine e risanamento ai sensi della normativa sui siti contaminati. L’indagine e il risanamento di questi siti restano volontari, ma nel nuovo capoverso 1bisdell’articolo 32c LPAmb gli stessi sono indicati come siti il cui risanamento può essere sostenuto dai Cantoni con mezzi idonei. Inoltre, anche la Confederazione deve erogare indennità per questi interventi di risanamento.

L’articolo 32ebiselenca tutte le fattispecie per le quali la Confederazione versa indennità. Al capoverso 6 viene aggiunta all’elenco la categoria «parchi giochi pubblici e aree verdi pubbliche, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente» e al capoverso 7 la categoria «parchi giochi privati e giardini privati il cui suolo è inquinato dalla presenza di sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente» Come per tutti gli altri provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa sui siti contaminati, anche in questi due nuovi capoversi il diritto alle indennità è limitato nel tempo, ma non fino al 2040, bensì fino al 2060, per tenere conto del numero elevato di superfici potenzialmente interessate.

Diversamente dalle categorie di siti ordinarie, per «i parchi giochi, le aree verdi e i giardini il cui suolo è inquinato dalla presenza di sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente», alle autorità cantonali competenti non viene versata alcuna indennità per l’onere lavorativo necessario per valutare la necessità d’indagine e i provvedimenti di risanamento.

A titolo di compensazione per le indennità e per sgravare i Cantoni, le indennità per i provvedimenti d’indagine e di risanamento sui parchi giochi e le aree verdi di proprietà pubblica devono essere in misura del 60 per cento dei costi computabili.