Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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4.1.2.2 Aumento delle indennità per costi scoperti relativi a risanamenti di siti aziendali

Per i costi scoperti degli interventi di risanamento nei siti aziendali siano versate indennità OTaRSi in misura del 60 per cento anziché del 40 per cento. Occorre inoltre innalzare al 60 per cento con effetto retroattivo le indennità OTaRSi sui pagamenti già avvenuti attraverso il fondo OTaRSi. L’innalzamento riguarda solo i siti sui quali non sono più stati depositati rifiuti dal 1° febbraio 1996.

4.1.2.3 Indennità forfettarie

Per quanto riguarda le indennità per la conclusione dell’indagine preliminare entro le scadenze previste e per l’attuazione dei provvedimenti di risanamento entro le scadenze previste vale quanto segue:

- per ogni sito esaminato entro la scadenza prevista, vale a dire entro il

31 dicembre 2028 secondo l’articolo 7 OSiti, e valutato secondo l’articolo 8 OSiti, sarà versata un’indennità forfettaria di 3000 franchi. L’indennità forfettaria per l’indagine potrà essere richiesta non appena il CSIN sarà stato aggiornato e il proprietario o la proprietaria avranno potuto prendere posizione in merito all’iscrizione al CSIN o, se necessario, in presenza di una decisione d’accertamento passata in giudicato;

- è esclusa dall’indennità forfettaria l’indagine di impianti di tiro. Conformemen-

te all’aiuto all’esecuzione dell’UFAM «Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi», i provvedimenti d’indagine tecnica per gli impianti di tiro sono in genere necessari solo nell’ambito dei progetti di risanamento, motivo per cui durante la valutazione secondo l’articolo 8 OSiti l’autorità esecutiva non deve sostenere un onere amministrativo elevato;

- per ogni impianto di tiro nel quale sono stati attuati provvedimenti di risana-

mento deve essere versata al Cantone un’indennità forfettaria pari a 5000 franchi. I provvedimenti di decontaminazione e il conseguente controllo dei risultati sono documentati da un rapporto di risanamento. Subito dopo aver valutato il provvedimento di risanamento, l’autorità competente può chiedere all’UFAM il pagamento dell’indennità di risanamento;

- per ogni altro sito nel quale sono stati attuati provvedimenti di risanamento

deve essere versata al Cantone un’indennità forfettaria pari a 10 000 franchi. Nel caso di provvedimenti di decontaminazione, questi e il conseguente controllo dei risultati sono documentati da un rapporto di risanamento. La valutazione dei provvedimenti di risanamento da parte dell’autorità è il presupposto necessario per poter richiedere le indennità. L’attuazione o la conclusione delle misure costruttive documentate nell’ambito di un rapporto intermedio sono considerate un criterio definitivo nel caso dei provvedimenti di circoscrizione: a partire da questo momento è possibile richiedere le indennità all’UFAM. Subito dopo segue la sorveglianza durante la fase di circoscrizione.