Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
4.1.6.1 Modifiche di carattere generale volte ad aggiornare le disposizioni penali della LPAmb e a migliorarne la comprensibilità
Alcune disposizioni presenti negli articoli 60 e 61 LPAmb vengono strutturate in modo più chiaro e formulate con maggiore concretezza. Le lacune vengono colmate e le fattispecie formulate in modo troppo esteso vengono definite meglio. Inoltre, le disposizioni superflue vengono abrogate e vengono introdotte alcune modifiche redazionali.
4.1.6.2 Introduzione di crimini ambientali, declassamento di reati bagatellari e aggiornamento del diritto penale in materia di rifiuti
Il codice penale ambientale svizzero prevede quasi esclusivamente contravvenzioni e delitti. I crimini sono praticamente inesistenti: ciò è in contraddizione con la tendenza internazionale di inasprire le pene previste per questi delitti. Inoltre, le disposizioni del codice penale concernenti il riciclaggio di denaro (art. 305bisCP) sono applicabili solo ai crimini. Il «riciclaggio» di valori patrimoniali provenienti da reati ambientali, ad esempio dal commercio illegale di rifiuti, è attualmente punibile solo se si può dimostrare in aggiunta anche l’esistenza di una fattispecie penale, ad esempio la collaborazione o il sostegno forniti a organizzazioni criminali o un altro crimine correlato.
D’ora in avanti i delitti ambientali saranno configurati come crimini, se sono presenti circostanze aggravanti. Sono considerati casi gravi le violazioni con (potenziali) conseguenze gravi sull’uomo o sull’ambiente e quelle commesse per mestiere, per abitudine o sotto forma di bande.
In questo contesto occorre chiarire, e la Svizzera ha sempre sostenuto questa posizione verso l’esterno anche nell’ambito dei lavori del diritto penale internazionale, che di per sé le pene più severe non sono decisive né ai fini preventivi né dal punto di vista repressivo. Ciò che conta è la probabilità che il comportamento errato venga alla luce, quindi ad esempio che venga denunciato o in altro modo segnalato e che, come conseguenza, venga avviato e svolto un procedimento penale efficace. Per questo motivo, con questo progetto si vuole in particolar modo rinforzare lo scambio di informazioni e con esso una collaborazione efficiente tra le autorità coinvolte (si veda il punto 4.1.6.3).
L’aggiornamento riguarda inoltre il diritto penale in materia di rifiuti, un ambito nel quale i reati vengono spesso commessi per mestiere e/o in strutture a bande. In particolare il traffico transfrontaliero illegale di rifiuti è uno dei principali ambiti di attività della criminalità ambientale internazionale. Affinché le autorità penali competenti abbiano a disposizione mezzi migliori per perseguire tali reati, diverse fattispecie in materia di diritto penale dei rifiuti vengono elevate dall’articolo 61 all’articolo 60 e da contravvenzioni si configurano ora come delitti.