Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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4.2.5 Sistemi di informazione e di documentazione

Non sussiste alcuna necessità di coordinamento.

4.2.6 Diritto penale

Non sussiste alcuna necessità di coordinamento.

4.3 Attuazione

4.3.1 Rumore

La competenza per l’attuazione della normativa proposta è attribuita ai Cantoni. Sotto questo aspetto non cambia nulla rispetto alla normativa in vigore.

Per i permessi di costruzione la nuova norma si basa su una proposta avanzata dal Cercle Bruit Svizzera relativa al manuale «Bauen im Lärm». I criteri previsti dalla normativa in materia di inquinamento fonico per la concessione dei permessi di costruzione, oltre a essere formulati in modo più chiaro, sono già indicati nella LPAmb, Per le modifiche dei piani di utilizzazione nelle zone edificabili, con le quali si intende creare ulteriore spazio abitativo, occorre ora prevedere nuove esigenze per l’ambiente circostante. In linea con le strategie federali, queste esigenze prevedono l’accesso agli spazi liberi destinati alle attività ricreative e l’esame nonché l’eventuale attuazione di misure che forniscano un contributo a una qualità abitativa adeguata.

Le esigenze saranno precisate nell’ordinanza contro l’inquinamento fonico, come già avviene nella normativa in vigore. La Confederazione prevede inoltre la messa a disposizione di raccomandazioni di esecuzione.

4.3.2 Siti contaminati

L’attuazione delle modifiche è come sempre a cura delle autorità esecutive cantonali. In occasione di un sondaggio svolto nel mese di aprile 2020 sono già state prese in esame eventuali loro richieste che, ove possibile, sono state integrate nel testo dell’atto normativo. In particolare i Cantoni hanno avuto l’occasione di esprimersi sulla spesa amministrativa media sostenuta per la valutazione dei rapporti d’indagine e dei progetti di risanamento, sull’esistenza di eventuali imposte cantonali, su quali potrebbero essere scadenze realistiche per la conclusione degli esami preliminari e dei risanamenti e sull’eventuale retroattività delle indennità forfettarie (cfr. il cap. 2 più sopra).

L’attuazione della modifica relativa all’aumento delle indennità previste per i costi scoperti in caso di risanamento di siti aziendali non comporta un maggior dispendio amministrativo né per i Cantoni né per la Confederazione.

Nella mozione Salzmann gli aspetti relativi all’attuazione sono già stati chiariti nell’ambito della trattazione della mozione e nella procedura parlamentare.