Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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Le modalità di attuazione dell’indagine e del risanamento dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini sono state elaborate nel 2020 da un gruppo di lavoro dell’UFAM e della CCA.

Il gruppo di lavoro propone di allestire una «carta indicativa del deterioramento chimico del suolo con potenziale di pericolo per i bambini», sulla scorta dei dati GIS e dei dati disponibili sul deterioramento del suolo, con riportate le superfici per le quali non si può escludere un deterioramento critico del suolo per i bambini. Se le superfici così rilevate vengono sottoposte a campionamento e viene determinato il contenuto di sostanze nocive, queste informazioni dovranno poi confluire in una «carta della qualità chimica del suolo». Le superfici pubbliche nelle quali vengono superati i valori previsti per il risanamento devono essere risanate entro una scadenza adeguata. Per le superfici private il risanamento continua a essere volontario: qui entra in gioco la responsabilità personale. Considerata l’elevata quantità di superfici private potenzialmente inquinate e quindi bisognose d’indagine, si prevede un orizzonte temporale lungo prima che tutte le misure siano concluse. Per i propri calcoli, il gruppo di lavoro UFAM-CCA considera come scadenza di conclusione dei provvedimenti il 2060.

Il gruppo di lavoro ha creato dei modelli sulle dimensioni delle superfici potenzialmente interessate e ha definito un intervallo con il previsto deterioramento del suolo. Partendo da questi dati, ha calcolato i costi complessivi e formulato una proposta di assunzione dei costi, sulla quale si basa la modifica della LPAmb. Le ripercussioni per l’economia pubblica sono state approfondite in uno studio specifico (VOBU), il cui rapporto conclusivo è disponibile da fine maggio 2021.

4.3.3 Tasse d’incentivazione

A causa dei valori limite più severi stabiliti nell’OIAt, le tasse d’incentivazione non vengono più riscosse dal 2009. Abrogando entrambe le disposizioni indicate, non emergono questioni particolari relative all’attuazione. L’attuazione delle corrispondenti norme dell’OIAt è come sempre a cura delle autorità esecutive cantonali.

4.3.4 Finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua

Secondo l’articolo 12 capoverso 1 ORRPChim, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per tutte le questioni inerenti alle autorizzazioni PF, compresa la formazione. La modifica del capoverso 1bisdell’articolo 49 LPAmb non cambierà questa ripartizione delle competenze.

4.3.5 Sistemi di informazione e di documentazione

Non sussiste alcuna necessità di coordinamento.