Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Dimensioni dell’abitazione 1 2 3 4 5 6 78
re)
(numero di locali sensibili al rumo- Numero necessario di locali silen- 1 1 2 3 3 4 55
ziosi sensibili al rumore
Percentuale risultante di locali 100 % 50 % 67 % 75 % 60 % 67 % 71 % 63 % silenziosi sensibili al rumore
Tabella 1: Numero necessario di locali silenziosi in base alle dimensioni dell’abitazione
I presupposti necessari per la concessione di un permesso di costruzione risultano semplificati rispetto alla normativa attuale, dal momento che non sarà più necessario rispettare i valori limite delle immissioni per tutte le finestre dei locali sensibili al rumore. Vengono così generate nuove opzioni edilizie in posizioni centrali e ben urbanizzate. La normativa attuale lo consente solo nell’ambito di autorizzazioni eccezionali, dopo una ponderazione degli interessi e il consenso dell’autorità cantonale (art. 31 cpv. 2 OIF). Con la nuova normativa aumenta la sicurezza della pianificazione e vengono abrogati la ponderazione degli interessi e il consenso del Cantone.
La lettera b tiene conto del fatto che un locale esterno privato e silenzioso permette di migliorare la qualità abitativa. Un locale esterno può svolgere questa funzione solo se l’inquinamento fonico di giorno raggiunge al massimo i valori di pianificazione. A livello di ordinanza e in applicazione della proposta del Cercle Bruit Svizzera, nella normativa si deve inoltre precisare che il locale esterno deve avere una superficie minima di 6 m2 e deve far parte dell’abitazione. Possono essere balconi, logge o terrazzi attigui all’abitazione, come pure ambienti esterni facenti parte dell’edificio, tra cui cortili interni o terrazzi sul tetto utilizzabili dalla stessa abitazione. I locali esterni previsti per l’utilizzo comune da parte dei residenti di più abitazioni devono essere sufficientemente grandi.
La lettera c chiede che la protezione edile minima contro il rumore esterno ed interno secondo l’articolo 21 sia opportunamente rinforzata, garantendo in tal modo che le persone siano protette dal rumore esterno almeno all’interno dell’edificio con le finestre chiuse. Questi requisiti più severi sono già previsti nella normativa attuale in caso di rilascio di deroghe.
Per il rumore del traffico aereo viene proposta una norma specifica. Questo tipo di rumore si diffonde dall’alto su ampie superfici, motivo per cui è possibile intervenire per la riduzione del rumore sulla via di propagazione solo in misura molto limitata. Considerate le caratteristiche del rumore del traffico aereo, spesso non è possibile rispettare i valori limite d’esposizione nemmeno realizzando una costruzione ottimale dal punto di vista del rumore. Al tempo stesso vige di notte un divieto di decollo e di atterraggio per gli aeromobili. Per questo motivo valgono disposizioni particolari