Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine
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per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi (art. 31a OIF). L’entrata in vigore delle modifiche della LPAmb non comporta alcun cambiamento per queste prescrizioni speciali.
Con i requisiti di cui al capoverso 2, nelle regioni esposte al rumore del traffico aereo non potrebbero praticamente essere più concessi permessi di costruzione. Tuttavia, se le regioni corrispondenti sono ben urbanizzate, ciò è in contrasto con l’indicazione dello sviluppo centripeto degli insediamenti. Per questo motivo, con il capoverso 3 lettera b si conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare, per il rumore del traffico aereo, una normativa eccezionale in deroga ai requisiti di cui al capoverso 2 lettere a e b. La normativa eccezionale deve consentire ai Cantoni di portare avanti la propria prassi d’esecuzione.
In fase di concretizzazione del capoverso 3 lettera b, limitatamente al rumore del traffico aereo occorrerà mantenere la ponderazione degli interessi già attualmente in vigore. Qualora non fosse possibile rispettare i valori limite delle immissioni per tutti i locali sensibili al rumore, si dovrà avere la possibilità di concedere il permesso di costruzione se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell’edificio. Nella LPAmb viene invece precisato che, per il rumore del traffico aereo, occorre rispettare i valori d’allarme. Questo limite superiore per il rumore del traffico aereo è la prassi seguita nell’aeroporto nazionale di Zurigo, che verrà ora ripresa nella legge. Le disposizioni di cui all’articolo 31a OIF restano in vigore con la nuova normativa, anche in riferimento ai requisiti di cui all’articolo 24 capoverso 2. Una soluzione analoga non è esclusa per il rumore prodotto dai voli militari, a condizione che possa essere garantito lo stesso livello di protezione della popolazione che per il rumore prodotto dai voli civili.
Rispetto alla situazione giuridica odierna, la nuova normativa non prevede modifiche degli obblighi di limitare le emissioni foniche di impianti rumorosi. Diversamente da un edificio nuovo, per un impianto fisso rumoroso è previsto l’obbligo di risanamento solo se la zona edificabile era già urbanizzata prima del 1° gennaio 1985, a prescindere dalla data del permesso di costruzione.
Art. 23 Valori di pianificazione
In seguito alla modifica dell’articolo 22, l’articolo 23 deve essere completato aggiungendo che i valori di pianificazione valgono anche per la valutazione dei locali esterni nell’ambito dei permessi di costruzione in zone esposte al rumore (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b più sopra).
Art. 24 Requisiti per le zone edificabili
Capoverso 1: questa prescrizione richiede che, nella delimitazione di zone per la costruzione di edifici sensibili al rumore, si tenga preventivamente conto dell’inquinamento fonico. Essa è quindi in linea con lo scopo di prevenzione di cui all’articolo 1 capoverso 2 e all’articolo 11 capoverso 2 LPAmb.
Le zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati. Il diritto in vigore non prevede deroghe. Dal punto di vista del contenuto la norma è conforme al diritto vigente.