Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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Secondo la normativa attuale, le zone esistenti ma non ancora urbanizzate, nelle quali i valori di pianificazione non possono essere rispettati, devono essere riservate per usi meno sensibili al rumore. La conseguenza di fatto è un divieto di urbanizzazione in un terreno edificabile già delimitato. Questa prescrizione è tendenzialmente in contrasto con l’obiettivo dello sviluppo centripeto degli insediamenti. Introducendo i requisiti secondo cui i valori limite delle immissioni devono essere successivamente rispettati in fase di esame dei permessi di costruzione, si assicura in misura sufficiente che l’inquinamento fonico sarà sottoposto a ulteriore valutazione durante il processo di costruzione. Per questo motivo viene abrogata l’esigenza di urbanizzare le zone edificabili oggi prevista.

Si rinuncia alla formulazione attuale secondo cui i valori di pianificazione possono essere rispettati anche mediante «misure di pianificazione, sistemazione o costruzione». In passato il riferimento alle misure ha generato l’erronea presunzione secondo cui l’elenco fosse definitivo e la successione corrispondesse a un ordine di priorità. Inoltre, non essendo sempre possibile separare chiaramente le categorie, queste indicazioni erano causa di ulteriori incertezze. La nuova formulazione stabilisce ora chiaramente che, per rispettare i valori di pianificazione, devono tutt’ora essere richieste delle misure di riduzione del rumore.

La norma in vigore secondo cui il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica una delimitazione di nuove zone edificabili viene abrogata (cap. 1 per. 2) e viene sostituita dai requisiti previsti al capoverso 2.

Capoverso 2: nelle zone edificabili nelle quali i valori limite delle immissioni sono superati, le modifiche ai piani di utilizzazione con le quali si intende creare ulteriore spazio abitativo devono ora essere approvate soltanto se sono soddisfatti i requisiti seguenti:

- all’interno della zona edificabile o nelle sue vicinanze è presente uno spazio

libero destinato ad attività ricreative, corrispondente alla densità e al tipo di utilizzazione della zona e accessibile alla popolazione interessata; e

- vengono stabilite misure che, dal punto di vista acustico, contribuiscono a una

qualità abitativa adeguata.

Il nuovo articolo 24 capoverso 2 vale esclusivamente per cambiamenti di destinazione e densificazioni con cui si intende creare ulteriore spazio abitativo. Un fattore determinante è che, nella zona, vivranno più persone rispetto allo stato attuale. In primo piano emergono, ad esempio, la densificazione dell’uso abitativo in una zona abitativa esistente o la creazione di nuovo spazio abitativo tramite il passaggio da zona commerciale a zona residenziale. Modifiche di scarsa portata alla pianificazione dell’utilizzazione, ad esempio una modifica del regolamento edilizio in questo contesto irrilevante, non rientrano in questa norma, come pure le modifiche dei piani di utilizzazione con le quali non si crea ulteriore spazio abitativo, come potrebbe essere nel caso di pianificazioni relative a zone commerciali. La normativa vale inoltre soltanto se i valori limite delle immissioni sono superati.

I cambiamenti di destinazione e le densificazioni sono strumenti importanti per lo sviluppo centripeto degli insediamenti. Nell’ambito della pianificazione dell’utilizzazione possono generare spazio abitativo e insediativo di elevato valore qualitativo, oltre a creare buoni presupposti per la lotta contro il rumore. Finora, in