Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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questi siti è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e i bambini vi giocano regolarmente, a condizione che sussista una necessità di risanamento secondo il precedente capoverso 1. Fatti salvi i casi menzionati al capoverso 1, il risanamento è volontario. Qui si crea comunque la base legale affinché i Cantoni possano contribuire finanziariamente alle misure di risanamento eventualmente necessarie.

Art. 32d Assunzione delle spese

Capoverso 6: questa norma stabilisce che le spese per l’indagine e il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera b e capoverso 1bissono di principio a carico del proprietario del sito, salvo altre disposizioni previste dal diritto cantonale. Questa norma si applica solo se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (siti di deposito, siti aziendali o siti di incidenti il cui inquinamento proviene da rifiuti, cfr. art. 2 cpv. 1 OSiti). La precisazione inserita al capoverso 6 è necessaria perché, nella grande maggioranza dei casi, non è possibile individuare i responsabili dell’inquinamento e di conseguenza l’ente pubblico competente dovrebbe farsi carico delle spese secondo l’articolo 32d capoverso 3LPAmb. L’aggiunta con cui si specifica che il diritto cantonale può prevedere disposizioni diverse in merito all’assunzione delle spese offre ai Cantoni la base legale per poter sostenere i proprietari dei siti con mezzi cantonali propri. I contributi di incentivazione cantonali contribuirebbero a far sì che i parchi giochi privati vengano risanati con maggior frequenza, a beneficio dell’interesse pubblico per la salute dei bambini.

Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti

Capoversi 3-6: queste disposizioni vengono abrogate a favore di un’articolazione più chiara delle fattispecie delle indennità. Il contenuto delle disposizioni sulle indennità oggi in vigore viene sostanzialmente mantenuto nei nuovi articoli 32ebise 32eterLPAmb; vengono semplicemente aggiunte nuove scadenze e ulteriori fattispecie.

Art. 32ebisIndennità della Confederazione

Capoverso 1: nella nuova normativa le indennità per le spese d’indagine di siti che risultano non inquinati cesseranno a fine 2040. In tale data la gestione dei siti contaminati dovrà essere conclusa e pertanto, in caso di dubbio, il proprietario del sito dovrà aver chiarito definitivamente se il sito è effettivamente inquinato.

Capoverso 2: le indennità attuali per le spese d’indagine vengono mantenute, ma vengono concesse solo se l’indagine volta a valutare la necessità della sorveglianza o del risanamento (indagine preliminare secondo l’art. 7 OSiti) sarà concluso al più tardi entro il 31 dicembre 2028. Determinante per il rispetto della scadenza è la valutazione finale della necessità della sorveglianza e del risanamento svolta dall’autorità (art. 8 OSiti). Se l’indagine preliminare e la valutazione di un sito sono svolti entro i termini previsti, in caso di necessità di risanamento le indennità per l’indagine di dettaglio possono essere versate anche dopo che la scadenza sarà trascorsa. Con questa nuova scadenza si vuole accelerare l’accertamento dei siti che necessitano un’indagine.