Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 3: le indennità attuali per le spese di sorveglianza e di risanamento vengono mantenute, ma ora sono vincolate alla condizione che prevede che i provvedimenti di sorveglianza e di risanamento devono essere conclusi entro la fine del 2040. Determinante per il rispetto della scadenza è la valutazione finale del sito svolta dall’autorità a conclusione dei provvedimenti. Nel caso di provvedimenti di circoscrizione, in situ o MNA (attenuazione naturale monitorata), ai fini del rispetto della scadenza si considera la conclusione dell’esecuzione o la messa in esercizio dei provvedimenti. Con questa nuova scadenza si intende accelerare il risanamento dei siti che risultano contaminati, raggiungendo l’obiettivo originale che prevede la conclusione della gestione dei siti contaminati entro una o due generazioni.

Capoverso 4: le indennità attuali per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento degli impianti di tiro vengono mantenute, così come le scadenze già previste (il 31 dicembre 2012 per i siti ubicati in zone di protezione delle acque e il 31 dicembre 2020 per tutti gli altri siti), ma verranno concesse soltanto se i provvedimenti saranno terminati entro la fine del 2040. Determinante per il rispetto della scadenza è la data della valutazione conclusiva dei provvedimenti svolta dall’autorità. Con questa scadenza si intendono accelerare, dopo la dotazione di parapalle, i provvedimenti concreti di protezione dell’ambiente negli impianti di tiro, raggiungendo l’obiettivo originale che prevede la conclusione della gestione dei siti contaminati entro una o due generazioni.

Capoverso 5: le indennità in vigore dal 1° marzo 2020 per l’indagine, la sorveglianza, il risanamento e la dotazione di parapalle artificiali negli impianti di tiro storico e di tiro in campagna vengono mantenute, ma verranno concesse soltanto se i provvedimenti saranno terminati entro la fine del 2040. Determinante per il rispetto della scadenza è la data della valutazione conclusiva dei provvedimenti svolta dall’autorità. Con questa scadenza si intendono accelerare i provvedimenti concreti di protezione dell’ambiente negli impianti di tiro storico e di tiro in campagna, tenendo presente l’obiettivo originale che prevede la conclusione della gestione dei siti contaminati entro una o due generazioni.

Capoverso 6: d’ora in avanti dovranno poter essere versate indennità anche per l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Le indennità corrispondenti verranno versate soltanto se i provvedimenti saranno conclusi entro la fine del 2060. Determinante per il rispetto della scadenza è la data della valutazione conclusiva dei provvedimenti svolta dall’autorità. Questo paragrafo si applica solo se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (sito di deposito, sito aziendale o sito di incidente il cui inquinamento proviene da rifiuti). Per un parco giochi che sia inquinato con rifiuti e al tempo stesso rappresenti un sito di deposito, un sito aziendale o un sito di incidenti secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a LPAmb e che debba essere risanato di conseguenza è esclusa l’indennità secondo il presente capoverso 6, anche se oggi vi giocano regolarmente dei bambini. In questi casi, le condizioni da prendere in considerazione per l’indennità OTaRSi sono esclusivamente l’articolo 32ebis capoversi 2-5.

Capoverso 7: d’ora in avanti dovranno poter essere versate indennità anche per il risanamento di parchi giochi e giardini privati il cui suolo è inquinato con sostanze