Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 93 pagine

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pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Come per il capoverso 6, anche in questo caso le indennità verranno versate soltanto se i provvedimenti saranno terminati entro la fine del 2060, se sarà presente la valutazione finale dei provvedimenti svolta dall’autorità e se non si tratta già di un sito inquinato secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera a (sito di deposito, sito aziendale o sito di incidente il cui inquinamento proviene da rifiuti).

Capoverso 8: d’ora in avanti saranno previste anche indennità forfettarie per l’onere lavorativo dei Cantoni.

Capoverso 8 lettera a: al termine dell’indagine preliminare (art. 8 OSiti), verranno versate indennità forfettarie per la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento, se l’indagine si svolge entro il 31 dicembre 2028. Determinante per il rispetto della scadenza è la data della valutazione conclusiva della necessità di sorveglianza e di risanamento svolta dall’autorità competente. Di principio l’indennità viene versata per tutti i siti sottoposti a indagine e non è collegata a siti con costi scoperti o con notevoli quantità di rifiuti urbani. Per l’indagine di impianti di tiro, tiro storico e tiro in campagna non sono previste indennità perché, come emerso dal sondaggio, questi comportano un onere amministrativo minore per i Cantoni. Non sono inoltre previste indennità forfettarie per l’indagine di siti non inquinati, in quanto in questi casi non si tratta di un’indagine preliminare secondo l’OSiti. Anche per i parchi giochi, le aree verdi e i giardini, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini, non sono previste indennità forfettarie perché anche qui l’onere amministrativo per i Cantoni è basso e i provvedimenti di indagine e di risanamento vengono coperti con un nuovo tasso di indennità in parte maggiore (art. 32etercpv. 1 lett. e ed f).

Capoverso 8 lettera b: al termine dei provvedimenti di risanamento degli impianti di tiro sono ora previste indennità forfettarie per la valutazione dei provvedimenti di risanamento, se le misure di risanamento di natura edile sono concluse entro il 31 dicembre 2040. L’indennità viene di principio versata a tutti gli impianti di tiro risanati.

Capoverso 8 lettera c: al termine degli altri provvedimenti di risanamento sono ora previste indennità forfettarie per la valutazione dei provvedimenti di risanamento, se le misure di risanamento di natura edile sono concluse entro il 31 dicembre 2040. L’indennità viene versata per tutti i siti risanati, ad eccezione dei parchi giochi, delle aree verdi e dei giardini di cui all’articolo 32c capoverso 1 lettera b e all’articolo 32c capoverso 1bis, il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l’ambiente e sui quali giocano regolarmente i bambini. Essa è giustificata da due motivi: da una parte, con un’aliquota del 60 per cento i suoli di proprietà pubblica (art. 32c cpv. 1 lett. b) sono già finanziati in misura maggiore rispetto all’aliquota ordinaria della tassa, con anche la possibilità di computare i provvedimenti d’indagine. Dall’altra, nel caso del risanamento di superfici private (art. 32c cpv. 1bis) i Cantoni vengono coinvolti solo al termine dei lavori, con la richiesta di sostegni finanziari. L’onere amministrativo per i Cantoni risulta pertanto molto contenuto.