Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 45 pagine

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Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente Rapporto sui risultati della consultazione

ecologiche importanti risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera b e capoverso 1bissono di principio a carico del proprietario del sito, salvo disposizioni diverse previste dal diritto cantonale (Pro Natura).

- Si valuta positivamente un sostegno finanziario al risanamento di suoli deteriorati dove i bambini trascorrono regolarmente del tempo, ma le risorse del fondo OTaRSi dovrebbero essere messe a disposizione dei servizi cantonali specializzati per le indagini sistematiche del suolo. L’esecuzione delle disposizioni in materia di protezione del suolo deve rimanere di competenza dell’O suolo (LU).

- Le disposizioni del diritto in materia di siti contaminati devono applicarsi solo al risanamento di suoli sui quali i bambini giocano regolarmente. Per il resto, l’esecuzione integrale concernente il deterioramento del suolo (in particolare per quanto riguarda terreni agricoli, restrizioni d’uso) deve rimanere di competenza dell’O suolo (TG).

- Occorre disciplinare chiaramente che le spese per indagini svolte da privati sotto la propria responsabilità non possono essere a carico del settore pubblico (ZH).

CONTRARI: BE, SO, costruzionesvizzera, ASIC, KSE, metal.suisse.

- BE chiede di rinviare la revisione dell’articolo 32c [Integrazione: e quindi anche delle altre disposizioni basate sulla proposta di modifica dell’articolo 32c]. Le questioni tuttora aperte devono essere chiarite e, parallelamente a una nuova proposta, bisogna presentare ai Cantoni le bozze delle ordinanze d’esecuzione e degli aiuti all’esecuzione.

- SO respinge la revisione nella sua forma attuale (cfr. le argomentazioni elencate in merito all’articolo 32c capoversi 1, 1bise 4).

- Per costruzionesvizzera, ASIC, KSE e metal.suisse, l’inclusione di parchi giochi e aree verdi private non inquinati da rifiuti nei risanamenti da finanziare con il fondo OTaRSi non è pertinente. Chiedono pertanto lo stralcio delle corrispondenti disposizioni dell’articolo 32c, segnatamente dell’articolo 32d capoverso 6, dell’articolo 32ebis capoversi 6 e 7 e dell’articolo 32etercapoverso 1 lettere e-f.

- Secondo ASIC e KSE le nuove norme comporterebbero inoltre un cambiamento di destinazione della tassa OTaRSi sui rifiuti depositati in Svizzera e sull’esportazione di rifiuti per il deposito all’estero, cfr. argomentazione relativa all’articolo 32c capoversi 1, 1bise 4.

Art. 32ebiscpv. 1 (scadenza fissata al 2040 per le indennità relative ai siti non inquinati)

Su un totale di 65 pareri pervenuti sul tema dei siti contaminati, 48 partecipanti si sono espressi in generale riguardo alle scadenze (cfr. paragrafi successivi). In linea di principio, SO e l’USC sono contrari alla definizione di scadenze (cfr. argomentazioni relative all’art. 32ebiscpv. 3). Per quanto riguarda le proroghe e le riserve richieste, i pareri e le proposte generali relativi all’articolo 32ebiscapoverso 3 dovrebbero applicarsi anche al presente articolo.

FAVOREVOLI: AG, AI, AR, BS, GE, GL, OW, UR, ZH, Alleanza del Centro, PLR, PS, Unione delle città svizzere, economiesuisse, usam, costruzionesvizzera, ECO swiss, ASIC, Camera di Commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, MfE, metal.suisse, swissmem, ASIR.

FAVOREVOLI, con proposte: BE, BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, DCPA, Associazione dei Comuni Svizzeri, MpA, asr, KSE, scienceindustries.

PARERI MISTI: CHGEOL.

CONTRARI: SO, USC.

Solo economiesuisse e swissmem hanno espresso esplicitamente una riserva di ugual tenore riguardo alla scadenza fissata al 2040 per le indennità per i siti che non risultano inquinati. Entrambi propongono la seguente aggiunta: «Se il Cantone competente ha valutato un sito come non inquinato, l’ente pubblico competente assume le spese di

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