Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 45 pagine
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Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente Rapporto sui risultati della consultazione
i provvedimenti di sorveglianza dall’articolo e di modificare le scadenze in modo che le indennità continuino a essere garantite, sempre che la gestione dei siti contaminati non debba essere ampliata sulla base di nuovi risultati. Tra i Cantoni, solo SO chiede di rinunciare a fissare una scadenza, indicando tuttavia quale proposta eventuale una proroga fino al 2050, con aliquote ridotte della metà dopo tale data. Come per le indagini, SO ritiene in particolare che i problemi di reclutamento di specialisti, i ritardi che i proprietari non possono controllare (ad es. nelle procedure di ricorso), ma anche le specificità del proprio stato di avanzamento nella gestione dei siti contaminati rappresentino degli ostacoli per le scadenze. A sostegno del suo parere cita anche nuovi risultati e condizioni quadro in evoluzione (nuovi siti, nuovi inquinanti e valori di concentrazione, nuovi aiuti federali all’esecuzione).
Su 21 partecipanti terzi che hanno espresso un parere su tale modifica, 15 approvano la scadenza del 2040 proposta. Per MpA la scadenza fissata al 2040 è troppo generosa e, al fine di proteggere l’ambiente, chiedono di anticiparla al 2035, in modo da non premiare chi ha ritardato la gestione dei siti contaminati. Per usam e CHGEOL la scadenza è troppo breve, poiché temono che, senza opportuni provvedimenti di promozione, vi sarà una carenza di personale qualificato presso gli uffici preposti alla gestione dei siti contaminati e presso i Cantoni. L’Associazione dei Comuni Svizzeri auspica una proroga della scadenza al 2050, affinché i risanamenti possano essere eseguiti in tempi realistici. scienceindustries chiede che, per preservare il principio di uguaglianza, si possa continuare a sovvenzionare i provvedimenti anche più avanti. USC è contraria a un limite temporale, poiché parte dal presupposto che in seguito i provvedimenti non vengano più attuati, soprattutto nei siti recentemente scoperti o rivalutati, o che i proprietari fondiari debbano sostenere una quota maggiore delle spese.
Art. 32ebiscpv. 4 (scadenza fissata al 2040 per le indennità per il risanamento degli impianti di tiro)
Ad eccezione dei Cantoni SG, VD e SO, non sono pervenuti pareri espliciti sulla limitazione nel tempo delle indennità per il risanamento degli impianti di tiro. Si presume che anche in questo caso valgano le osservazioni relative all’articolo 32ebiscapoverso 3 di cui sopra.
FAVOREVOLI: AG, AI, AR, BS, GE, GL, OW, UR, ZH, Alleanza del Centro, PLR, PS, Unione delle città svizzere, economiesuisse, usam, costruzionesvizzera, ECO swiss, ASIC, Camera di Commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, MfE, metal.suisse, swissmem, ASIR.
FAVOREVOLI, con proposte: BE, BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, DCPA, Associazione dei Comuni Svizzeri, MpA, asr, KSE, scienceindustries.
PARERI MISTI: CHGEOL.
CONTRARI: SO, USC.
Analogamente alla proroga della scadenza di cui all’articolo 32ebiscapoverso 3, SG, riferendosi agli impianti di tiro, chiede di prorogare la scadenza per i relativi risanamenti al 2050. VD chiede di prorogare la scadenza al 2045 e sottolinea che, secondo l’aiuto all’esecuzione dell’UFAM, i risanamenti delle zone agricole possono avvenire anche dopo la cessazione degli esercizi di tiro. SO ha espresso un parere esplicito sulla scadenza fissata al 2040 per il risanamento degli impianti di tiro, dichiarandosi fondamentalmente contrario a una limitazione nel tempo delle indennità OTaRSi, e richiama l’attenzione sul fatto che i suoi impianti di tiro non saranno risanati entro il 2040. Quale proposta eventuale, chiede una proroga della scadenza al 2050, con aliquote ridotte della metà dopo tale data.
Art. 32ebiscpv. 5 (scadenza fissata al 2040 per le indennità per i provvedimenti relativi a impianti di tiro storico e di tiro in campagna)
16/45 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774