Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 45 pagine

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Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente Rapporto sui risultati della consultazione

risanamento e di sorveglianza nel caso di una nuova valutazione». Ai due partecipanti preme aumentare la certezza del diritto e della pianificazione per le aziende interessate e ridurre i rischi finanziari.

Art. 32ebiscpv. 2 (scadenza fissata al 2028 per le indennità relative alle indagini di siti di deposito, siti aziendali o siti di incidenti)

FAVOREVOLI: AG, AI, AR, BS, GE, GL, JU, OW, UR, ZH, Alleanza del Centro, PLR, PS, Unione delle città svizzere, economiesuisse, costruzionesvizzera, ECO swiss, ASIC, Camera di Commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, MfE, metal.suisse, swissmem, ASIR, MpA, KSE.

FAVOREVOLI, con proposte: BE, BL, FR, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, DCPA, Associazione dei Comuni Svizzeri, usam, asr, scienceindustries.

PARERI MISTI: CHGEOL.

CONTRARI: SO, USC.

Su un totale di 65 pareri pervenuti sul tema dei siti contaminati in generale, 48 partecipanti si sono espressi esplicitamente o implicitamente riguardo alle nuove scadenze. A eccezione di SO e dell’USC, la definizione di scadenze per le indennità relative all’indagine di siti inquinati viene approvata.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

BPUK BPUK

AG AG

AI AI

AR AR

BE BE

zu kurz BL zu kurz BL

BS BS

FR FR

GE GE

GL GL

zu kurz GR zu kurz GR

JU JU

LU LU

NE NE

NW NW

OW OW

SG SG

zu kurz SH zu kurz SH

SO SO

SZ SZ

zu kurz TG zu kurz TG

TI TI

UR UR

VD VD

VS VS

zu kurz ZG zu kurz ZG

ZH ZH

Figura 4: Scadenze proposte dai Cantoni (blu: scadenza per le indagini; rosso: scadenza per i risanamenti)

Dieci Cantoni approvano la scadenza del 2028 proposta per le indennità relative alle indagini. ZH chiede di integrare il progetto in modo da consentire proroghe delle scadenze in casi giustificati (ad es. procedure di ricorso). Per gli altri Cantoni e la DCPA la scadenza è troppo breve. Quattro Cantoni e la DCPA chiedono una scadenza fissata al 2032 e altri cinque Cantoni al 2033. Solo LU e SO si spingono oltre, proponendo una scadenza al 2035. Cinque Cantoni ritengono la scadenza troppo breve, ma non avanzano alcuna proposta di proroga. BL chiede esplicitamente di modificare le scadenze in modo che le indennità continuino a essere garantite, sempre che la gestione dei siti contaminati non debba essere ampliata sulla base di nuovi risultati. SO chiede di rinunciare a fissare una scadenza, indicando tuttavia quale proposta eventuale una proroga fino al 2035, con aliquote ridotte della metà dopo tale data. In particolare SO ritiene che i problemi di reclutamento di specialisti, i ritardi che i proprietari non possono controllare (ad es. nelle procedure di ricorso), ma anche le specificità del proprio stato di avanzamento nella gestione dei siti contaminati rappresentino degli ostacoli per le scadenze. A sostegno del suo parere cita

14/45 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774