Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 45 pagine
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Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente Rapporto sui risultati della consultazione
1. Il sostegno finanziario dovrebbe poter essere concesso anche alle istituzioni pubbliche o ai Cantoni (AI, BE, FR, SG, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH, USC, OdL AgriAliForm).
2. Il limite del sostegno finanziario dovrebbe essere aumentato all’80 per cento (SG, SZ, ZG).
3. I produttori di prodotti fitosanitari dovrebbero partecipare al finanziamento dei corsi (JU, Unione delle città svizzere).
4. Il sostegno finanziario dovrebbe poter essere concesso a tutti i settori che utilizzano i prodotti chimici, compresa l’orticoltura (TI, JardinSuisse).
CONTRARI: UDC, usam.
2.5 Sistemi di informazione e di documentazione
2.5.1 Situazione iniziale
L’oggetto della consultazione è stato l’articolo 59bisLPAmb, il quale crea la base giuridica formale per l’attuazione del programma di eGovernment del DATEC nel settore della protezione ambientale. I sistemi di informazione e di documentazione consentono il disbrigo elettronico delle procedure come pure la gestione elettronica degli affari e il trattamento elettronico dei dati.
2.5.2 Pareri pervenuti
Sull’articolo 59bisLPAmb sono pervenuti 14 pareri.
2.5.3 Risultati della procedura di consultazione
2.5.3.1 Osservazioni generali
Tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi sull’articolo 59bisLPAmb hanno approvato in linea di principio tale disposizione. Le associazioni economiesuisse, Swissmem e ASIR hanno proposto modifiche concrete.
2.5.3.2 Singoli pareri FAVOREVOLI:
VS, GE, GR, AG, OW, NE, Unione delle città svizzere, PS, ASIR, Swissmem ed economiesuisse approvano espressamente la proposta, ritenendola ragionevole e tempestiva.
VS scrive che per attuare l’articolo 59bisLPAmb occorre adeguare anche la legge sulla trasparenza (LTras), la legge sulla protezione dei dati (LPD) e le corrispondenti leggi cantonali. OW scrive che, in fase di attuazione, l’UFAM deve fare in modo di garantire lo scambio di dati con altri sistemi, in particolare quelli delle autorità di perseguimento penale attraverso i programmi della Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali e della Conferenza dei procuratori della Svizzera. Per NE la modifica non avrà probabilmente alcun impatto sulla gestione dei geodati di base, mentre è difficile valutarne l’impatto sugli attuali sistemi di informazione. VD sottolinea che il principio di sussidiarietà si applica anche ai sistemi di informazione e di documentazione e ritiene importante che continui a essere consentito l’utilizzo di formati non digitali o analogici. AG chiede di precisare la formulazione relativa allo «svolgimento di procedure elettroniche» in modo da includere anche eventuali banche dati per la registrazione dei titolari di autorizzazioni speciali (secondo la sezione 3 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim). Se necessario, questo può avvenire anche a livello di ordinanza. GE vuole sapere esattamente quali sono le procedure interessate per poter stimare l’onere tecnico e finanziario supplementare, il quale, se dovesse rivelarsi importante, deve beneficiare di un sostegno finanziario da parte della Confederazione. L’UDC sottolinea la necessità di preservare
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