Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

1.2.3 Nessuna modifica dell’ordine dei privilegi

Gli esperti hanno chiesto un adeguamento degli attuali privilegi nel fallimento con- cessi a determinate categorie di creditori anche nella procedura concordataria. I cre- ditori privilegiati sono in particolare i dipendenti, le persone con crediti di manteni- mento e di assistenza in virtù del diritto di famiglia (art. 219 cpv. 4, prima classe, di solito per crediti sorti nei sei mesi dalla dichiarazione del fallimento) e le assicurazioni malattie (art. 219 cpv. 4, seconda classe lett. c LEF). L’omologazione di un concordato nella procedura concordataria presuppone che il soddisfacimento dei crediti privilegi- ati sia sufficientemente garantito, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per i loro crediti (art. 306 cpv. 1 n. 2 LEF). Di norma, ciò significa che i fondi per coprire i crediti privilegiati devono in linea di principio essere già disponibili quando il concordato viene accettato. I creditori privilegiati non sono compresi nel computo dei quorum richiesti per l'omologazione del concordato (art. 305 cpv. 2 LEF). Hanno diritto di voto i creditori non privilegiati (creditori di terza classe) che sono anche gli unici a dover rinunciare a parte dei loro crediti.

Gli esperti hanno sottolineato che i privilegi hanno spesso impedito risanamenti effi- caci. Temono che tale problema si accentui nel caso di privati, per i quali i premi arretrati dell'assicurazione malattie costituiscono i debiti più frequenti43 e riduca no- tevolmente l'attrattiva della procedura concordataria semplificata proposta. Dal mo- mento che lo Stato ha un interesse crescente per i risanamenti efficaci44, il gruppo di esperti ha proposto varie modifiche ai privilegi attuali:

– prendere in considerazione solo il privilegio della prima classe per la proce- dura concordataria semplificata per i privati;

– limitare nel tempo il privilegio dei creditori di seconda classe, come quello dei creditori di prima classe. Trattare come crediti privilegiati solo i crediti sorti nei sei mesi che precedono l’apertura della procedura;

– i creditori privilegiati hanno diritto soltanto al 50% dei dividendi nella pro- cedura concordataria semplificata per privati.

Va ricordato che il privilegio delle assicurazioni sociali è già stato abolito una volta45 e successivamente reintrodotto46. L'abolizione ha avuto luogo nel quadro di un’im- portante revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento che aveva l'obiettivo di semplificare la procedura di fallimento e di tenere conto del principio fondamentale dell'equo trattamento di tutti i creditori nella procedura di fallimento47.

43 Rapporto Ecoplan «Umgang mit Verlustscheinen» (gestione degli attestati di carenza beni, documento disponibile soltanto in tedesco), 9 segg.; Rapporto del Consiglio federale «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» (procedura di risanamento per privati; documento disponibile soltanto in tedesco e francese) del 9 marzo 2018., n. 2.4.

44 Rapporto Ecoplan «Effekte eines Restschuldbefreiungsverfahrens auf die Schuldner», (effetti di una procedura di liberazione dal debito residuo sul debitore, documento disponibile soltanto in tedesco), pag. 9 segg.

45 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Modifica del 16 dicembre 1994, RU 1995 1227.

46 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Modifica del 24 marzo 2000, RU 2000 2531.

47 Messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 1991, FF 1991 III 1, 91 segg.