Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

un impatto negativo sul comportamento di pagamento dei debitori o sulla concessione di crediti56.

2.1.2 Novità legate all’attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza del 20 giugno 201957

La direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza obbliga gli Stati membri a prevedere una procedura che consenta agli imprenditori (comprese le per- sone fisiche che sono imprenditori) di estinguere i loro debiti entro tre anni. Gli Stati membri possono calcolare il periodo di tre anni dal momento dell’apertura della pro- cedura o dell'inizio del periodo di rimborso. L'obiettivo della direttiva è un'armoniz- zazione più completa del diritto in materia d’insolvenza nell’interesse del buon funzi- onamento del mercato interno e di una reale unione del mercato dei capitali. Sotto il titolo «seconda opportunità» gli Stati membri sono invitati a considerare l'applicazi- one delle nuove regole anche ai consumatori. Spesso non è possibile fare una chiara distinzione tra i debiti contratti dagli imprenditori nel corso della loro attività impren- ditoriale, commerciale, artigianale o da freelance e quelli invece contratti al di fuori di queste attività. Se i diversi tipi di debito richiedessero l’applicazione di procedure separate con requisiti di accesso e termini di esdebitamento distinti, gli imprenditori non potrebbero effettivamente usufruire di una seconda opportunità58.

Germania e Austria hanno risposto a questo appello e - anche in seguito all'intensifi- carsi della problematica dell’indebitamento nella crisi del coronavirus - hanno abbre- viato le loro procedure di liberazione dal debito residuo per i consumatori:

Il 17 dicembre 2020, il Bundestag tedesco ha approvato la legge che abbrevia ulte- riormente da sei a tre anni dalla sua apertura la durata della procedura di liberazione dal debito residuo59 per tutti i debitori . Questo emendamento – che fa parte del pac- chetto di misure congiunturali di lotta alla crisi – intende concedere ai debitori onesti

56 Rapporto del Consiglio federale «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» (procedura di risanamento per privati; documento disponibile soltanto in tedesco e francese) del

9 marzo 2018, n. 5.2.

57 Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), GU L 172, 26 giugno 2019, pag. 18 segg.

58 Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza del 20 giugno 2019, consid. 21.

59 Decreto legislativo del Bundestages «Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht» (legge sull'ulteriore riduzione della durata della procedura di liberazione dal debito residuo e sulla modifica delle prescrizioni imposte dalla pandemia nel diritto societario della società cooperativa, delle associazioni e delle fondazioni, nonché della locazione e dell'affitto) BT Drucksache 761/20, disponibile in tedesco all’indirizzo: <https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0701-0800/761- 20.pdf?__blob=publicationFile&v=1>.