Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 In generale
Come spiegato nel suo rapporto «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» del 9 marzo 2018, il Consiglio federale raccomanda la creazione di due nuove procedure per rispondere alle necessità delle diverse categorie di debitori:
– per i debitori che dispongono di un reddito regolare e sono in grado di com- piere un risanamento, il concordato giudiziale – strumento con cui una mag- gioranza di creditori può vincolare alcuni creditori che non accettano il con- cordato – è la migliore possibilità di trovare soluzioni flessibili nei singoli casi e permettere al debitore di risanare durevolmente le sue finanze. A tal fine possono essere ampiamente riprese, modificandone singoli punti, le regole at- tuali della procedura concordataria. Si propone una procedura concordataria semplificata per debitori non soggetti all'esecuzione in via di fallimento (art. 333–336 AP-LEF);
– per i debitori che non ottengono la maggioranza di creditori necessaria per l'accettazione del concordato – ad esempio persone che non hanno possibilità di rimborsare, con debiti elevati o sfavoriti dalla composizione del gruppo dei loro creditori – deve essere creata una procedura residuale. È nell'interesse della collettività offrire una prospettiva anche a questi debitori. In tal modo possono essere creati incentivi a rinunciare all'aiuto sociale o si potranno eli- minare gli incentivi negativi presenti nel sistema attuale. La procedura meglio adeguata come procedura residuale sembra essere una procedura di prelievo. Si propone una procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento (procedura di risanamento) con successiva libera- zione dal debito residuo (art. 337 – 350a AP-LEF). Anche questa procedura si fonda prevalentemente su regole e modelli consolidati.
3.1.2 Concordato semplificato per debitori non soggetti all'esecuzione in via di fallimento
Per i debitori non soggetti all'esecuzione in via di fallimento – ossia debitori non is- critti nel registro di commercio (art. 39 LEF) – si propone un concordato semplificato (art. 333–336 AP-LEF).
Il concordato si contraddistingue in particolare per le seguenti caratteristiche:
– base contrattuale: la forma contrattuale permette di trovare soluzioni di risa- namento flessibili mediante negoziati tra debitori e creditori. La legge rinuncia in ampia misura a regole sul contenuto;
– concordato giudiziale: una maggioranza qualificata di creditori può accettare una soluzione adeguata al singolo caso e vincolare così gli altri creditori. Ciò impedisce che singoli creditori possano far fallire un risanamento adeguato.