Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
eccedono il minimo vitale del debitore. Essendo una forma speciale di procedura fallimentare, essa è aperta e conclusa dal giudice del fallimento. Le regole del falli- mento si applicano al rilevamento dei debiti e all'appuramento del patrimonio dispo- nibile nel momento dell'apertura della procedura. Questa parte della procedura è retta dalle regole del fallimento; di norma, non dura più di un anno (art. 270 cpv. 1 LEF) e se la situazione è semplice può anche essere più breve. Segue una fase di prelievo durante la quale i beni disponibili sono prelevati sotto monitoraggio ufficiale a favore di tutti i creditori del fallimento. La procedura ha una durata complessiva di quattro anni e si conclude con una liberazione dal debito residuo.
Conformemente a diverse proposte già formulate dalla dottrina il Consiglio federale ha esaminato se le regole del concordato sarebbero adeguate anche per questa proce- dura residuale. In ogni caso verrebbe redatto un piano individuale di appuramento dei debiti la cui adeguatezza sarebbe verificata dal giudice68. Il concordato si basa su negoziati contrattuali con una maggioranza di creditori e su un certo controllo da parte dei creditori69; le regole di questo istituto non appaiono tuttavia ideali per una proce- dura ufficiale di esecuzione generale. L'indeterminazione del criterio dell'«adeguate- zza» richiede inoltre valutazioni che i servizi e i giudici interessati non possono ef- fettuare facilmente. Il fatto che diversi servizi regionali dovrebbero valutare per quali debitori sarebbe adeguata una liberazione dal debito, potrebbe causare un'evoluzione analoga a quella dell'attuale fallimento privato: in alcuni Cantoni la valutazione giu- diziaria dei singoli casi sotto il profilo dell'abuso di diritto ha reso tale procedura quasi insignificante70.
L'avamprogetto tenta quindi di prevedere criteri per quanto possibili neutrali e sem- plicemente verificabili e di sgravare i servizi e i giudici dall'esaminare nel singolo caso se la liberazione dal debito è adeguata, quindi dall'esaminare se il debitore ha vera- mente «meritato» la liberazione dal debito. Ogni persona fisica durevolmente insol- vente che può farcela con i mezzi di cui dispone senza tuttavia essere in grado di liberarsi in tempi ragionevoli con i propri mezzi dai debiti accumulati dovrebbe avere una seconda opportunità. La procedura proposta dal Consiglio federale dura quattro anni dalla sua apertura.
Per evitare abusi e perdite per i creditori, il nuovo inizio finanziario non deve poter essere ripetuto e costituisce in via di principio un'opportunità unica. Si propone quindi un lungo termine preclusivo di 15 anni per far sì che i debitori ricorrano a questa opportunità di risanamento finanziario nel momento più opportuno e con la massima efficacia. L'avamprogetto rinuncia in gran parte a lasciare alle autorità un margine di apprezzamento nel singolo caso.
68 Cfr. le proposte di MEIER I./HAMBURGER, SJZ 2014, 102 segg. e RONCORONI, SozialAktuell 2013, 25.
69 Cfr. n. 3.1.2.
70 Cfr. n. 1.2.1.