Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

3.1.3.3 Competenza degli uffici dei fallimenti e degli uffici di esecuzione

La nuova procedura di risanamento riunisce la procedura fallimentare con il pignora- mento, segnatamente il pignoramento del salario. Il recepimento delle regole conso- lidate di queste procedure crea certezza del diritto e contribuisce a prevenire lacune giuridiche. Il fatto che gli uffici dei fallimenti e gli uffici d'esecuzione debbano ese- guire i loro compiti abituali anche nella nuova procedura in materia di risanamento, senza dover creare nuove strutture a tal fine, contribuisce anche all'efficienza dei costi.

La procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di risanamento (procedura di risanamento) è concepita come procedura di esecuzione generale che sostanzial- mente corrisponde a una procedura fallimentare prolungata. L'avvio della procedura e la decisione sulla liberazione dal debito sono prese dal giudice del fallimento. Una volta aperta la procedura di risanamento è caratterizzata da una parte iniziale di diritto fallimentare eseguita dall'ufficio dei fallimenti che dispone di un'esperienza preziosa riguardo all'accertamento degli attivi e dei passivi e ha l'abitudine di prendere le ne- cessarie decisioni discrezionali. Come nella procedura fallimentare, l'ufficio dei falli- menti allestisce un inventario e una graduatoria e adotta le necessarie misure cautelari. L'avamprogetto prevede che allestisca con il debitore anche un piano di risanamento che dovrebbe fornire una prognosi sullo svolgimento futuro della procedura – segna- tamente sui probabili redditi e proventi futuri. L'ufficio dei fallimenti può consultare l'ufficio d'esecuzione. Questo piano di risanamento è depositato insieme alla gradua- toria e fornisce a tutti coloro che sono interessati dalla procedura una panoramica del patrimonio presente all'apertura della procedura, dei debiti maturati e delle probabili possibilità di rimborso del debitore. Il piano di risanamento serve anche a orientare il debitore in merito ai suoi obblighi e incombenze. L'ufficio dei fallimenti o un creditore può, entro 20 giorni dal deposito pubblico della graduatoria, chiedere al giudice del fallimento l'interruzione della procedura di risanamento, nel caso in cui le condizioni di apertura della procedura non siano (più) adempite.

La fase del prelievo corrisponde in ampia misura al pignoramento del salario e deve quindi essere monitorata nella sua parte sostanziale dall'ufficio d'esecuzione che di- spone di meccanismi ed esperienza per stabilire la quota pignorabile e adeguarsi ai cambiamenti delle circostanze; si tratta quindi dell'autorità ideale per svolgere questi compiti anche nella nuova procedura di risanamento. All'inizio della procedura, il pre- lievo dei redditi è effettuato dall'ufficio dei fallimenti.

Contrariamente a una richiesta formulata nel gruppo di esperti, il Consiglio federale rinuncia alla proposta di sancire nella legge un obbligo di consulenza e di sostegno per gli uffici interessati o altri servizi cantonali. Anche se riconosce che è indispensa- bile seguire il debitore durante la procedura e fornirgli competenze budgetarie per garantire il durevole successo della procedura, il Consiglio federale ritiene tuttavia che questo compito dovrebbe essere svolto dagli esistenti servizi di consulenza in ma- teria di debiti, in parte finanziati dai Cantoni. La presente revisione della LEF crea nuovi strumenti che possono essere utilizzati nella pratica. La prevenzione della po- vertà e del rischio di indebitamente eccessivo spetta in primo luogo ai Cantoni. Le offerte in parte già presenti e ben radicate mostrano che nell'ambito del federalismo è