Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
essere modificato per stabilire come classare gli atti della nuova procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento e quanto tempo vadano conservati. A tal fine va tenuto in considerazione il ter- mine preclusivo per l'introduzione di una nuova procedura (art. 337 cpv. 3 lett. d AP-LEF).
Infine gli emolumenti delle due nuove procedure devono essere stabiliti nell'ordi- nanza del 23 settembre 199687 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Come spiegato dal Consiglio federale nel suo rapporto «Sanierungsverfahren für Privatpersonen», le esperienze fatte all'estero mostrano che la gestione delle spese di procedura ha un'importanza centrale88. La richiesta di copertura delle spese di procedura o di un anticipo spese per molti debitori rappresenta un ostacolo (molto) importante. Le nuove procedura devono quindi poter essere eseguite in modo per quanto possibile economico e devono essere fonte di un'elevata quota di soddisfazione per i creditori. Raggiungere questo obiettivo non è possibile se il patrimonio disponibile è interamente utilizzato per le spese di proce- dura. Il Consiglio federale deve tenerne conto nella fissazione della tariffa.
3.3.2 Nessuna necessità di modificare le leggi che rimandano a disposizioni della LEF
Nelle leggi federali e nei diritti cantonali vi sono diversi rimandi alle disposizioni sulla procedura concordataria o sul fallimento. Si possono citare ad esempio i crimini e delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti di cui agli articoli 163 – 171bisdel Codice penale (CP89) o l'annullamento della promessa di donazione secondo l'arti- colo 250 capoverso 2 CO.
Poiché le due nuove procedure proposte nell'ambito della presente revisione sono forme delle citate procedure attuali, i rimandi valgono senz'altro anche per le nuove procedure. Tutte le disposizioni che rimandano al diritto del concordato valgono an- che per la procedura concordataria semplificata per persone non soggette all'esecu- zione in via fallimentare (art. 333–336 AP-LEF). In modo analogo tutti i rimandi al fallimento valgono anche per la procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento (art. 337–350a AP-LEF) che costituisce un nuovo tipo di fallimento. Quindi, un debitore che prima o dopo l'apertura di una tale proce- dura di risanamento diminuisce il proprio attivo in danno dei suoi creditori può ad esempio essere condannato per un crimine o delitto nel fallimento o nell'esecuzione per debiti (art. 163 segg. CP). Non vi è motivo di trattare questa nuova forma di ese- cuzione generale in modo diverso da un fallimento ordinario.
87 RS 281.35
88 Rapporto del Consiglio federale «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» (procedura di risanamento per privati; documento disponibile soltanto in tedesco e francese) del
9 marzo 2018, n. 6.3.8.
89 RS 311.0