Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
del debitore e quelli dei creditori101. Tale funzione non è quindi necessaria per l'in- sieme della procedura.
Il commissario svolge i compiti di cui all'articolo 295 capoverso 2 e in particolare effettua l'avviso dei creditori con il quale i creditori sono invitati da una pubblicazione (art. 35 e 296 LEF) a insinuare i loro crediti entro un mese (art. 301 LEF). Il commis- sario invia un esemplare della pubblicazione a ogni creditore di cui siano noti nome e domicilio.
La legge non stabilisce altri requisiti quanto alla persona del commissario e il giudice del concordato può nominare qualsiasi persona adeguata dal punto di vista professio- nale e personale. Le possibilità che un concordato sia accettato aumentano se il com- missario non preleva onorari troppo elevati sulla massa. Per il ruolo commissario ent- rano segnatamente in considerazione i servizi di consulenza per debiti finanziati a fini di pubblica utilità come è già attualmente il caso nella procedura concordataria ordi- naria. Non è nemmeno escluso che in alcuni Cantoni questi compiti siano assunti da servizi ufficiali. Deve tuttavia sempre essere adempiuta la condizione secondo cui il commissario non interviene come rappresentante del debitore ma come organo pub- blico dello Stato a salvaguardia degli interessi del debitore e del creditore.
Art. 335 3. Effetti della moratoria. Preparativi del concordato
Gli effetti della moratoria e i preparativi del concordato sono retti con poche eccezioni dalla procedura concordataria ordinaria. Vige un divieto di esecuzione fondamentale e i termini sono in gran parte sospesi. Per quanto concerne i termini del diritto dell'esecuzione nel presente contesto è ripresa la normativa dell'attuale articolo 334 capoverso 3 LEF, mentre nella procedura concordataria ordinaria, se del caso, il cre- ditore presenta richieste e le fa verbalizzare affinché il termine prenda a decorrere102.
Come per l'attuale moratoria al fine di appuramento bonale dei debiti mediante tratta- tive private (art. 334 cpv. 3 LEF), la disposizione non si applica ai contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia (cpv. 1 lett. a). Questa eccezione appare giustificata anche nel presente contesto perché la moratoria non deve gravare il creditore del mantenimento. Come nella procedura concordataria ordinaria (art. 297 cpv. 1) rimane possibile anche l’esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare ma è invece esclusa la realizzazione di siffatto pegno (cpv. 1 lett. b).
Come nella procedura concordataria ordinaria la moratoria può essere revocata anti- cipatamente se il debitore dispone indebitamente del suo patrimonio o contravviene in altro modo alle istruzioni del commissario (cpv. 2; cfr. art. 298 cpv. 4 LEF). Dopo la revoca della moratoria eventuali esecuzioni sono proseguite in via di pignoramento. Poiché la procedura concordataria semplificata si applica soltanto alle persone fisiche non soggette all'esecuzione in via di fallimento, il fallimento non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice del concordato ma soltanto su domanda del debitore e alle con- dizioni dell'articolo 191. Il giudice del concordato, alle condizioni dell'articolo 337 AP-LEF e anche in questo caso solo su domanda del debitore, può aprire la procedura
101 DTF 94 III 55 consid. 2
102 Cfr. BSK SchKG II-BAUER/LUGINBÜHL, Art. 297 N 13.