Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
rinunciano espressamente alla garanzia. Le versioni italiana e tedesca sono chiare a tale riguardo. Questo punto del testo francese viene precisato.
Art. 332 cpv. 2, primo periodo
La disposizione sul concordato nella procedura fallimentare deve essere adeguata alla luce dell'introduzione della procedura concordataria semplificata per persone non sog- gette all'esecuzione in via fallimentare.
Art. 333 1. Domanda del debitore
Nel campo d'applicazione della procedura concordataria semplificata rientrano tutte le persone fisiche non soggette all'esecuzione in via di fallimento. Si parte dal presup- posto che di regola queste persone si trovino in una situazione semplice ed è quindi giustificata l'esecuzione di una procedura concordataria più semplice ed economica. Per le persone soggette all'esecuzione in via di fallimento continua a essere prevista la procedura concordataria ordinaria (art. 293 segg. LEF)100 che resta possibile anche per le persone che non sono soggette all'esecuzione in via di fallimento. Si deve tuttavia partire dal presupposto che queste ultime di regola sceglieranno la procedura concordataria semplificata.
Il debitore deve allegare alla domanda i documenti che attestano la sua situazione patrimoniale e reddituale attuale e futura, nonché un piano provvisorio di appuram- ento dei debiti. Ciò corrisponde sostanzialmente all'articolo 293 lettera a LEF. Per sot- tolineare la prossimità con l'attuale normativa sull'appuramento bonale dei debiti ed evitare di fare confusione con la nuova procedura fallimentare sotto forma di proce- dura di risanamento, invece della nozione di piano di risanamento provvisorio si sceglie la nozione di piano di appuramento dei debiti.
Art. 334 2. Moratoria. Nomina di un commissario
La durata della moratoria riprende la durata della moratoria concordataria provvisoria (cpv. 1; art. 293a cpv. 2 LEF). Può essere prolungata della durata della moratoria con- cordataria definitiva (cpv. 4; art. 294 cpv. 1 LEF). Il giudice del concordato nomina il commissario e comunica la moratoria all'ufficio d'esecuzione e al registro fondiario. Poiché la procedura concordataria semplificata è possibile soltanto per le persone non soggette all'esecuzione in via di fallimento e quindi non iscritte nel registro del com- mercio (cfr. art. 39 LEF), si può omettere di informare il registro di commercio. Per motivi di costi ed efficienza si omette anche la pubblicazione della moratoria; il com- missario ne darà notizia con l'avviso dei creditori.
Nella procedura concordataria ordinaria si può rinunciare alla designazione di un com- missario nella moratoria provvisoria ma non nella moratoria definitiva (art. 293b cpv. 2 LEF). Poiché nella procedura concordataria semplificata è prevista soltanto una fase di moratoria non si può rinunciare a designare un commissario. Il commissario è un organo statale pubblico e deve salvaguardare nella medesima misura gli interessi
100 Cfr. n. 3.1.2