Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
debito residuo. Conformemente alle relative disposizioni le due nuove procedure si applicano a tutti i crediti che sussistono all'apertura della procedura (art. 336 AP-LEF in combinato disposto con art. 310 cpv. 1 LEF; art. 350 cpv. 1 AP-LEF) e hanno ef- fetto soltanto se comprendono tutti i crediti.
Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore. Poiché agli uffici dei fallimenti e agli uffici d'esecuzione sono conferiti nuovi compiti, deve accordare ai Cantoni un tempo sufficiente per introdurre la nuova procedura. La procedura con- cordataria semplificata per persone non soggette all'esecuzione in via di fallimento corrisponde sostanzialmente alla procedura concordataria ordinaria e per la sua attu- azione non vi sono esigenze degne di nota. Eventualmente queste disposizioni potranno entrare in vigore prima delle altre.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge federale dell'11 aprile 188997 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 173a titolo marginale e cpv. 1
La disposizione deve essere adeguata a causa dell'abrogazione delle disposizioni sulla moratoria straordinaria.
Art. 191 cpv. 2
La procedura di fallimento ad istanza del debitore (fallimento privato) non è toccata dalla presente revisione98. Anche se la formulazione del capoverso 2 suggerisce il contrario, la dichiarazione di fallimento secondo l'articolo 191 può essere resa sia da persone fisiche sia da persone giuridiche99. Per quanto concerne le persone fisiche, la pratica mostrerà se ci saranno ancora casi di applicazione del fallimento privato o se le procedure di fallimento avranno luogo soltanto sotto forma di procedura di risana- mento.
Il capoverso 2 deve essere modificato e adeguata sotto il profilo redazionale alla luce dell'introduzione della procedura concordataria semplificata per persone non soggette all'esecuzione in via di fallimento. Viene inoltre precisato che l'impossibilità di un accordo con i creditori è una condizione richiesta soltanto alle persone fisiche, il che cosa corrisponde al diritto vigente.
Art. 306 cpv. 1 n. 2 Concerne soltanto il testo francese
Nella versione francese viene corretto un errore di traduzione. Il testo attuale dà l'impressione che ogni creditore privilegiato debba rinunciare a chiedere una garanzia per il soddisfacimento integrale del suo credito. La disposizione va intesa nel senso che l'obbligo di garantire il soddisfacimento integrale non vale per i creditori che
97 RS 281.1
98 Per la motivazione cfr. n. 1.2.1.
99 BSK SchKG II-BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, Art. 191 n. 5 segg.