Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
3.3.3 Aspetti internazionali
La verifica delle disposizioni sul riconoscimento internazionale delle procedure di risanamento e di liberazione dal debito residuo non ha fatto emergere alcuna necessità di modifiche legislative. L'influenza del legislatore svizzero sul riconoscimento delle nuove procedure svizzere all'estero è limitata, perché la competenza è dello Stato in cui viene richiesto il riconoscimento. Il fatto che il proposto concordato semplificato per persone non soggette all'esecuzione in via di fallimento corrisponda nei suoi tratti principali alle regole della direttiva (UE) 2019/102390 potrebbe agevolare il ricono- scimento della liberazione dal debito91. Il Consiglio federale parte dal presupposto che anche la procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di ri- sanamento sarebbe compatibile con le regole della direttiva (UE) 2019/1032. Gli Stati membri sono obbligati a prevedere una procedura che permetta agli imprenditori (comprese le persone fisiche che sono imprenditori) una liberazione dal debito entro tre anni, fermo restando che il termine triennale può essere calcolato sia dal momento dell'apertura della procedura sia dell'inizio della fase di rimborso92. La durata quadri- ennale della fase procedurale proposta dal Consiglio federale corrisponde a queste regole poiché la procedura è composta da un fallimento che di regola dura un anno (art. 270 cpv. 1 LEF) e da una successiva fase di prelievo dei redditi.
È in via di principio possibile anche il riconoscimento di analoghe procedure straniere conformemente agli articoli 166–175 della legge federale del 18 dicembre 198793 sul diritto internazionale privato (LDIP)94. A tal fine occorre tra l'altro che il centro degli interessi vitali del debitore si trovi effettivamente nello Stato in cui ha avuto luogo la liberazione dal debito residuo95.
3.3.4 Diritto transitorio
Per quanto concerne il diritto transitorio valgono i principi generali secondo cui le nuove disposizioni di procedura si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili (art. 2 cpv. 1 disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994 della LEF). Alle procedure concordatarie in corso non è tuttavia possibile applicare in modo uniforme le nuove disposizioni sul concordato semplificato come precisa una disposizione transitoria96. La procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento è un nuovo tipo di procedura fallimentare. Gli effetti della futura liberazione dal debito residuo sono quelli della prescrizione (art. 350 cpv. 3 AP-LEF) e hanno natura materiale e giuridica. Una disposizione transitoria intende chiarire che anche i crediti sorti prima dell'entrata in vigore della revisione possono essere oggetto di una liberazione dal
90 Cfr. n. 2.1.2.
91 Cfr. anche BUSCH/THEUS SIMONI, AJP 2019, 1148.
92 Cfr. n. 2.1.2.
93 RS 291
94 BOPP, Die Anerkennung ausländischer Restschuldbefreiung in der Schweiz, pag. 41 segg.; RODRIGUEZ, Zuständigkeiten im internationalen Insolvenzrecht, marg. 70 segg.; THEUS SIMONI, Jusletter 6. Mai 2019, marg. 32 segg.
95 Art. 166 cpv. 1 lett. c. LDIP in combinato disposto con art. 20 LDIP
96 RU 2013 4111; FF 2010 5667