Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento. Sia la nor- male procedura di fallimento sia la procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento costituiscono un beneficio giuridico per il debitore. Il giudice deve decidere se il debitore che ha violato i suoi obblighi nella procedura concordataria adempie ancora le condizioni per l'apertura di tali procedure.
Un'importante semplificazione rispetto alla procedura concordataria ordinaria è la possibilità di rinunciare all'assemblea dei creditori per la votazione sul concordato (cpv. 3; cfr. art. 301–302 LEF). Di regola il commissario informa i creditori per scritto o in via elettronica sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore e invia loro la bozza del concordato. I creditori possono esprimere il loro parere sul concordato entro un termine fissato dal commissario e dichiarare se lo accettano o lo rifiutano. Ciò semplifica la situazione per i creditori e contribuisce a risparmiare sulle spese. Se lo ritiene necessario il commissario può convocare l'assemblea dei creditori.
Il giudice può decidere se omologare o rigettare il concordato anche senza un'udienza (cpv. 4). Quindi l'articolo 304 capoverso 3 LEF non vale per la procedura concorda- taria semplificata. Poiché i creditori sono stati precedentemente invitati a esprimere il loro parere possono anche formulare le loro obiezioni in tale ambito. Il giudice del concordato può convocare un'udienza se la ritiene necessaria.
Art. 336 4. Omologazione ed esecuzione del concordato
L'omologazione ed esecuzione del concordato sono rette dalle disposizioni generali sul concordato e dalle disposizioni sul concordato ordinario. Ciò significa segnata- mente che i quorum dell'articolo 305 capoverso 1 LEF devono essere adempiuti an- che nella procedura concordataria semplificata. Quorum meno elevati sarebbero dif- ficilmente giustificabili. Anche l'articolo 306 capoverso 1 numero 1 continua a valere immutato: il concordato può essere omologato soltanto se il valore delle prestazioni offerte è in giusta proporzione con i mezzi del debitore. Per questa valutazione il giu- dice del concordato può tenere conto anche di aspettative del debitore.
Per i debitori non soggetti all'esecuzione in via di fallimento sono soppressi due osta- coli del diritto vigente che spesso complicano l'accettazione del concordato:
– i creditori che non prendono posizione sulla bozza di concordato entro il ter- mine impartito, non sono compresi nel computo per l'accettazione del con- cordato né per la loro persona né per i loro crediti (lett. a), il che rappresenta una sostanziale agevolazione rispetto al concordato ordinario. In tal modo si vuole evitare che i creditori passivi che fanno prova di disinteresse impedis- cano il risanamento come attualmente talvolta avviene103. La loro astensione non conta né come accettazione né come rigetto. Per l'accettazione del con- cordato è però sufficiente che la maggioranza qualificata dei creditori attivi lo accetti. Una normativa analoga è prevista in Austria, dove lo strumento dello Zahlungsplan (piano di pagamento) è utilizzato con grande successo ed
103 Cfr. RONCORONI, SozialAktuell 2013, pag. 24.