Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
è impiegato nella gran parte delle procedure di risanamento di persone fisi- che104;
– un'ulteriore agevolazione sostanziale consiste nel rinunciare a una garanzia sufficiente dei crediti privilegiati, il che permette di includerli nel concordato e di estinguerli gradualmente durante il concordato (lett. b). Attualmente, per l'omologazione del concordato, il pagamento integrale dei crediti privilegiati deve essere sufficientemente garantito, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a tale garanzia (art. 306 cpv. 1 n. 2 LEF). Rientrano segnatamente tra i creditori privilegiati le persone con crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia (art. 219 cpv. 4, prima classe lett. c LEF per i crediti sorti nei sei mesi che prece- dono l'apertura della procedura) nonché le casse malati (art. 219 cpv. 4, se- conda classe lett. c LEF). I salari futuri possono essere utilizzati come garan- zia soltanto in parte, perché l'articolo 325 CO vieta di cedere o costituire in pegno il salario futuro eccetto per la garanzia di doveri di mantenimento deri- vanti dal diritto di famiglia. Ciò significa che i fondi per coprire i crediti pri- vilegiati devono in linea di massima essere già disponibili nel momento dell'accettazione del concordato, il che spesso non è il caso. In futuro deve pertanto essere possibile per i privati estinguere gradualmente questi crediti privilegiati nel corso del concordato. Per non ledere l'ordine vigente dei privi- legi105, il concordato deve tuttavia prevedere che, fino al suo adempimento, i crediti privilegiati siano completamente rimborsati prima degli altri crediti concordatari, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a un pagamento integrale e anticipato. In questo modo i creditori privilegiati non sono svantaggiati rispetto alla situazione attuale, ma possono approfittare anche loro di un risanamento efficace. La normativa dell'articolo 306 capoverso 1 numero 2 rimane applicabile alle obbligazioni assunte con il con- senso del commissario durante la moratoria; esse devono essere sufficiente- mente garantite se i relativi creditori non hanno rinunciato alla garanzia.
Il concordato omologato è vincolante per tutti i creditori i cui crediti sono sorti prima dell'accettazione della moratoria o da allora senza il consenso del commissario. Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest’ultimo (art. 310 cpv. 1 LEF). Con l'adempimento del concordato i crediti residui rimessi decadono106. Se il concordato non è adempiuto nei confronti di un creditore, questi può chiedere al giu- dice del concordato che sia revocato per il suo credito, senza pregiudizio dei diritti che risultano dal concordato (art. 316 LEF).
VII. Moratoria al fine di appuramento bonale dei debiti mediante trattative private per debitori non soggetti all'esecuzione in via di fallimento
104 Cfr. rapporto del Consiglio federale «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» (procedura di risanamento per privati; soltanto in tedesco e francese) del 9 marzo 2018, n. 4.3.2 segg.; ASB Schuldenreport 2021, pag. 7, (soltanto in tedesco) disponibile all'indirizzo: < https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenreport/asb_Schuldenreport2021.pdf?m=1618998813&>.
105 Cfr. n. 1.2.3.
106 Cfr. DTF 28 II 570 consid. 5