Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 336a
Il debitore resta libero di chiedere, invece della procedura concordataria semplificata, un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private. Probabilmente l'appura- mento bonale dei debiti mediante trattative private perderà ulteriormente importanza nella pratica. In singoli casi i debitori potrebbero però continuare a preferire l'appura- mento bonale dei debiti mediante trattative private al concordato semplificato, in par- ticolare perché possono così ottenere una moratoria al fine di appuramento della situ- azione debitoria, senza dover affrontare la pubblicità dell'avviso dei creditori. Un nuovo titolo precisa che la moratoria è lo strumento di diritto dell'esecuzione che dis- tingue l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private dalle mere con- venzioni private e giustifica l'intervento del giudice del concordato e del commissario.
Nell'articolo 336a AP-LEF sono ripresi gli elementi sostanziali degli attuali arti- coli 333–336 LEF. Grazie alla moratoria che gli viene concessa il debitore può nego- ziare senza fretta convenzioni private o una serie di contratti di remissione ai sensi dell'articolo 115 CO. Le convenzioni sono concluse con ogni singolo creditore e vin- colano soltanto i creditori che vi acconsentono. Nella proposta di appuramento il de- bitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria od ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi. Ciò risulta già dal principio della libertà contrattuale e non viene pertanto più esplici- tato nella legge.
La riformulazione della disposizione sull'appuramento bonale dei debiti mediante trat- tative private permette di eliminare un'imprecisione della versione attuale. Attual- mente non è ancora chiaro quali conseguenze abbia la convenzione conclusa con un creditore sulle relative esecuzioni. Teoricamente dopo la scadenza della moratoria l'ufficio d'esecuzione è tenuto a riprendere il pignoramento del salario se il creditore non ritira l'esecuzione. Un creditore non ha tuttavia alcun interesse a ritirare l'esecu- zione prima di aver ricevuto il dividendo convenuto. Certo, secondo informazioni dell'associazione mantello delle consulenze in materia debitoria, la maggioranza degli uffici d'esecuzione non ripristina l'esecuzione se vi è una convenzione tra debitore e creditore. Questa pratica non è però seguita da tutti gli uffici d'esecuzione. Il debitore potrebbe certamente, in base agli articoli 85 o 85a LEF, chiedere in ogni momento al giudice del luogo d'esecuzione l'annullamento o la sospensione dell'esecuzione o la constatazione che il debito è sospeso. Da ciò risultano tuttavia spese processuali. Per questa problematica il gruppo d'esperti non ha trovato alcuna soluzione semplice che non abbia ripercussioni indesiderate su altri settori. Poiché l'avamprogetto mette ora a disposizione dei debitori una procedura concordataria semplificata in cui le esecu- zioni decadono automaticamente con l'accettazione del concordato, il problema dov- rebbe perdere importanza. Il debitore continua quindi a dover rispettare le regole ge- nerali.
Nel capoverso 4 è stata aggiunta una precisazione: il giudice può incaricare il com- missario di vigilare sul debitore nell'esecuzione delle convenzioni, come già previsto nel diritto vigente (art. 335 cpv. 3 LEF). L'avamprogetto precisa che ciò deve avvenire su domanda del commissario o di un creditore. Come finora, il giudice non effettua però alcun esame del contenuto né omologa la convenzione conclusa. Se il debitore viola la convenzione, intervengono le abituali conseguenze del cattivo adempimento