Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

conto del fatto che un contratto di credito pluriennale non è di per sé un motivo di eccesso di debiti se i fondi del debitore bastano per pagare le rate convenute. Soltanto una visione d'insieme di tutte le obbligazioni, di tutti i beni e proventi permette di comprendere se il debitore si trova in una situazione di indebita- mento dalla quale non può uscire in un tempo determinato con le sue proprie forze; in questo caso sono adempiute le condizioni per l'apertura di una pro- cedura di risanamento. Una persona di giovane età con un'attività lucrativa e pochi debiti di consumo113 che potrà rimborsare in un tempo determinato non dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura di risanamento per per- sone fisiche. La procedura di risanamento è innanzitutto una procedura resi- duale per persone fisiche in una situazione di indebitamento senza speranze.

Il debitore deve essere «durevolmente insolvente». In tal modo l'avamprogetto vuole sottolineare che un debitore in una semplice situazione di ristrettezze finanziarie non deve potersi servire della procedura di risanamento.

– Non deve inoltre esservi alcuna possibilità di conclusione di un concordato o

di un appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 293–336a LEF (lett. b). A tal fine non è richiesto il fallimento di negoziati o di un tentativo di concordato. Se è manifesto che i creditori difficilmente accetteranno un concordato, ad esempio perché il debitore nel prevedibile futuro non può of- frire alcuna quota importante o i creditori già in precedenza non avevano mo- strato alcuna disponibilità al negoziato, la procedura di risanamento può es- sere aperta direttamente. Vanno evitati dispendiosi circoli viziosi. Invece ci sono casi in cui si può attendere che il debitore tenti dapprima di negoziare un piano di appuramento dei debiti con i creditori.

– Per poter aprire la procedura, il debitore deve rendere verosimile che durante

la procedura non sorgeranno nuove obbligazioni scoperte (lett. c). In tal modo deve dimostrare che disporrà di fondi sufficienti per tutte le obbligazioni pe- riodiche prevedibili e che le condizioni per la liberazione dal debito (art. 349 AP-LEF) saranno probabilmente adempiute alla fine della procedura. In altri termini, il debitore deve disporre di un budget equilibrato. A tal fine la fonte di tali fondi è irrilevante: si può trattare di proventi o redditi del debitore ma anche di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o dell'aiuto sociale. È decisivo il fatto che tali fondi siano verosimilmente sufficienti per il debitore e la sua famiglia e permettano di coprire il minimo vitale esteso secondo l'articolo 339 lettera a AP-LEF.

– Al debitore nei 15 anni precedenti non deve essere stata concessa alcuna libe-

razione dal debito residuo secondo l'articolo 349 AP-LEF (lett. d). Questo lungo termine preclusivo dovrebbe servire a impedire abusi della procedura di risanamento114.

– Infine, come ultima condizione (lett. e), deve essere previsto un divieto per i

debitori che si sono verosimilmente resi colpevoli di un crimine o delitto nel fallimento o nell'esecuzione (art. 163–171 CP). Non basta tuttavia un semplice

113 Cfr. n. 1.1.3.2 per una stima prudente delle conseguenze della procedura su diverse categorie di debitori.

114 Cfr. n. 3.1.3.1.