Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
sospetto. Il divieto interviene se è stato avviato un procedimento penale ancora pendente o conclusosi con una condanna. Inoltre il divieto non ha validità il- limitata: vale infatti per atti od omissioni compiuti negli ultimi cinque anni. Sussiste quindi un certo parallelismo con la revocazione per causa di dolo (azione pauliana per dolo; art. 288 LEF).
Il debitore anche nel corso di una procedura ordinaria di fallimento deve poter chie- dere una procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risa- namento, così come può chiedere una procedura concordataria (art. 332 cpv. 1 LEF) (cpv. 4). Questa interfaccia tra le procedure favorisce l’efficacia e permette di evitare la ripetizione di alcune tappe della procedura. Poiché la procedura di risanamento, fino al deposito della graduatoria, corrisponde alla procedura ordinaria di fallimento, si può passare dall'una all'altra in ogni momento senza alcun problema.
Art. 338
La presente disposizione cita le pertinenti disposizioni della procedura di fallimento che si applicano all'apertura della procedura di risanamento.
Art. 339
L'apertura della procedura risanamento, in quanto procedura speciale di fallimento, ha sul patrimonio del debitore e sui diritti dei creditori gli effetti di una dichiarazione di fallimento. Sostanzialmente si rimanda agli articoli 197–220 LEF. L'applicazione delle regole sul fallimento si ripercuote segnatamente sulla composizione del patri- monio rilevante, sui crediti pertinenti e sulla graduatoria dei creditori.
L'insieme dei beni pignorabili che appartengono al debitore nel momento dell'apertura della procedura di risanamento costituisce, a prescindere da dove si trovino, una massa unica che serve al soddisfacimento comune dei creditori (art. 197 LEF). Poiché la procedura di risanamento si prefigge anche, rispetto al fallimento privato, di consen- tire agevolazioni procedurali ai creditori e ottenere un'elevata quota di rimborsi, non sarebbe giustificato privare completamente il debitore del suo reddito dal momento dell'apertura della procedura, come è il caso nella procedura di fallimento115. Pertanto per quanto concerne gli attivi, dal momento dell'apertura della procedura, il prelievo è effettuato secondo le regole del pignoramento su un reddito limitatamente pignora- bile esteso. Poiché la procedura dura quattro anni, è ragionevole confiscare e realiz- zare, secondo le regole del pignoramento, anche i beni che il debitore acquisisce fino alla conclusione della procedura (p. es. un'eredità). A differenza di quanto avviene nella procedura ordinaria di fallimento (art. 197 cpv. 2 LEF), questi beni non rientrano nella massa. Ciò non comporta conseguenze per i creditori, che beneficiano di questi beni in ogni caso. Lo svolgimento della procedura è tuttavia più semplice se la massa fallimentare è limitata a tutti i beni che appartengono al debitore nel momento dell'a- pertura della procedura e da tale momento, le regole del pignoramento si applicano a tutti i beni che il debitore riceve – come reddito dell'attività lucrativa o in altro modo.
115 Art. 197 cpv. 2, cfr. rapporto del Consiglio federale «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» (procedura di risanamento per privati; documento disponibile soltanto in tedesco e francese) del 9 marzo 2018, n. 3.2.1.1.