Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Il pignoramento del reddito esteso limitatamente pignorabile e dei rimanenti beni pi- gnorabili a favore dei creditori del fallimento durante l'intera procedura di risanamento è definito prelievo. In generale, spetterà essenzialmente all'ufficio d'esecuzione effet- tuare il prelievo (art. 346 cpv. 1 AP-LEF).

Per quanto concerne i passivi, la procedura, e quindi verosimilmente anche la libera- zione dal debito alla fine della procedura, riguarda tutti i crediti esistenti al momento della dichiarazione di fallimento. I crediti che nascono dopo l'apertura della procedura dovranno essere coperti dal minimo vitale esteso del debitore, altrimenti saranno con- siderati nuovi debiti problematici e la procedura verrà conclusa (art. 348 cpv. 1 lett. c AP-LEF). L'apertura del fallimento rende esigibili tutti i debiti esistenti del debitore (art. 208 cpv. 1 LEF), la qual cosa permette al debitore di risanare interamente la sua situazione finanziaria e di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori. Anche i crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l'intero am- montare (art. 210 cpv. 1 LEF). I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione so- spensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi (art. 264 cpv. 3 LEF). Le prestazioni periodiche precedenti l'apertura della procedura rien- trano tra i crediti in questione. Ciò vale anche per i contributi di mantenimento o d'as- sistenza esigibili fino a quel momento. Gli importi che divengono esigibili durante la procedura rientrano nel piano di risanamento.

La procedura di risanamento e la procedura ordinaria di fallimento si distinguono sui seguenti punti:

Prelievo del reddito o dei proventi correnti per il comune soddisfacimento dei

creditori (lett. a)

Diversamente dalla procedura di fallimento, l'ufficio dei fallimenti decide dall'aper- tura della procedura il pignoramento della quota disponibile dei redditi e proventi correnti (sulla procedura: art. 341 cpv. 5 AP-LEF).

La quota pignorabile risulta dalla differenza tra il reddito complessivo del debitore e il minimo vitale116. Nel pignoramento l'ufficio d'esecuzione stabilisce il minimo vitale secondo il suo apprezzamento (art. 93 cpv. 1 LEF) e in base alle circostanze di fatto. La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera ha elaborato direttive in proposito117 che prevedono un importo base mensile di 1 200 franchi per i debitori che vivono soli e di 2 500 franchi per un coppia con due figli sotto i dieci anni. L'importo di base copre alimentazione, abbigliamento, cura del corpo, elettricità e spese analoghe118. A ciò si aggiungono supplementi per le spese effettive per la pi- gione o l'ipoteca, il riscaldamento e le spese accessorie, i contributi sociali (compresi i premi di cassa malati), le spese professionali indispensabili e spese analoghe. Nella

116 Cfr. n. 1.1.3.1.

117 Direttive per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art.

93 LEF (minimo vitale) del 01.07.2009 della Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera disponibile all'indirizzo: Direttiva minimo vitale (sito visitato il 14.04.2022).

118 Cfr. le direttive (nota a pié di pagina 117), 1: spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas.