Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
contratto di locazione soltanto se il locatario in fallimento presta garanzia per le pi- gioni future125. Nella procedura di risanamento il rischio del locatore è tuttavia in via di principio coperto dal fatto che la parte del reddito necessaria al pagamento della pigione è considerata impignorabile ai sensi dell'articolo 93 LEF e pertanto non rientra nella massa dei beni utilizzati per il soddisfacimento dei creditori. I crediti relativi alla pigione sono costantemente adempiuti in anticipo. Se i fondi del debitore non permet- tono di coprire le spese della pigione e le altre spese di mantenimento, l'apertura della procedura di risanamento è esclusa a priori (art. 337 cpv. 3 lett. c. AP-LEF). La pos- sibilità di chiedere garanzie per le pigioni future e il diritto straordinario di recedere dal contratto senza preavviso contrastano con lo scopo della procedura di risanamento di stabilizzare i debitori in ristrettezze finanziarie. Il tipico debitore non sarà in grado di depositare le pigioni future ma le coprirà con i suoi redditi correnti. L'applicazione dell'articolo 266h CO non è di conseguenza né necessaria né ragionevole. Tenuto conto dell'importanza centrale di una situazione abitativa stabile per il risanamento finanziario del debitore l'avamprogetto precisa che la disposizione non è applicabile.
Art. 340
Non sono prelevate anticipazioni delle spese perché la procedura riguarda persone insolventi (cpv. 1). Se la massa dovesse coprire le spese, la maggior parte degli inte- ressati non avrebbe accesso alla liberazione dal debito residuo, come hanno mostrato le esperienze fatte all'estero126.
Per il resto le spese sono a carico della massa come nell'abituale procedura di falli- mento (art. 262 cpv. 1 LEF). Le spese non coperte alla fine della procedura sono an- nullate con la liberazione dal debito residuo (art. 350 cpv. 2 AP-LEF).
Art. 341
Dopo aver ricevuto comunicazione dell'apertura della procedura di risanamento, l'uf- ficio dei fallimenti prende le misure necessarie secondo le regole della procedura som- maria di fallimento (art. 221–229; cpv. 1).
Gli obblighi d'informare, di mettere a disposizione e di collaborare (articoli 222 e 229 LEF) valgono per l'intera durata della procedura (cpv. 2). I medesimi obblighi valgono anche nella procedura di pignoramento (art. 91 LEF). Il debitore è tenuto, sotto mi- naccia di pena a indicare all'ufficio dei fallimenti o, nella fase di prelievo, all'ufficio d'esecuzione tutti i suoi beni e di metterli a disposizione (art. 163 n. 1 e 323 n. 4 CP). Su richiesta dell’ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia. I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena, lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del debitore (art. 222 cpv. 4 LEF e 324 n. 5 CP). Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore (art. 222 cpv. 5 LEF). Inoltre, durante la procedura, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP), a rimanere a disposizione degli uffici (art. 229 cpv. 1 LEF).
125 Cfr. BSK OR I-Weber, Art. 266h N 2.
126 Cfr. rapporto del Consiglio federale «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» (procedura di risanamento per privati; documento disponibile soltanto in tedesco e francese) del
9 marzo 2018, n. 4.2.3 e 4.8.