Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
pratica queste spese sono di regola imputate soltanto se il debitore può presentare giu- stificativi per gli ultimi mesi. L'ufficio d'esecuzione non tiene conto soltanto delle circostanze di fatto ma valuta anche se sono adeguate. Se il debitore paga una pigione eccessiva tenuto conto delle sue circostanze economiche e personali, quest’ultima, a partire dal primo termine utile di disdetta, può di regola essere computata in misura ridotta rispetto a quanto effettivamente pagato119. Il calcolo del minimo vitale va ese- guito secondo criteri oggettivi e basato sulle necessità di un cittadino medio e dei membri di una famiglia media120.
Il minimo vitale secondo l'articolo 93 capoverso 1 LEF deve essere in via di principio determinante anche nella procedura di risanamento. Secondo le direttive della Confe- renza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti e la giurisprudenza costante del Tribu- nale federale, per il pignoramento secondo l'articolo 93 capoverso 1 LEF non è però tenuto conto delle imposte correnti121. Ciò significa che durante un pignoramento del salario i «nuovi» debiti fiscali aumentano mentre i «vecchi» debiti sono ridotti dal pignoramento122. Ciò non è compatibile con lo scopo della procedura di risanamento di permettere una ripartenza finanziaria123. Nell'avamprogetto viene pertanto preci- sato che le imposte correnti vanno imputate sul minimo vitale secondo l'articolo 93 capoverso 1 LEF e vanno infine dedotte dalla quota pignorabile124. Trattandosi di una procedura pluriennale per debitori la cui situazione è stabile, occorre partire dal pre- supposto che di regola non vi saranno grandi problemi per accertare le imposte presu- mibilmente dovute – eventualmente con il concorso dell'amministrazione delle con- tribuzioni.
L'avamprogetto prevede che siano accreditati ai creditori anche tutti i rimanenti beni che pervengono al debitore fino alla conclusione o all'interruzione della procedura di risanamento. Nel numero 2 è ripresa la normativa dell'articolo 197 capoverso 2 con la differenza che questi beni sono prelevati, e sono oggetto di misure cautelari, secondo le regole del pignoramento e non rientrano nella massa. I beni sono chiaramente sud- divisi secondo un criterio temporale: tutti i beni che appartengono al debitore all'aper- tura della procedura costituiscono come d'abitudine la massa fallimentare. Tutti i beni che vi si aggiungono dopo l'apertura della procedura sono prelevati secondo le regole del pignoramento, sono oggetto di misure cautelari e sono realizzati (cfr. commenti ad art. 341 cpv. 5 AP-LEF per quanto concerne la procedura).
Non applicabilità dell'articolo 266h CO (lett. b)
L'articolo 266h CO è dichiarato non applicabile. La disposizione ha per oggetto la prestazione di garanzie al locatore dal quale si può pretendere la prosecuzione del
119 DTF 129 III 526 consid. 2
120 DTF 134 III 323 consid. 2; DTF 108 II 60 consid. 3
121 Cfr. DTF 140 III 337 consid. 4.4; DTF 126 III 89 consid. 3.b
122 Cfr. MEIER I./HAMBURGER, SJZ 2014, 95; CR LP-OCHSNER, Art. 93 N 151.
123 cfr. rapporto del Consiglio federale «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» (procedura di risanamento per privati; documento disponibile soltanto in tedesco e francese) del
9 marzo 2018, n. 6.3.4.
124 Cfr. sulla verifica generale separata di questo punto cfr. n. 1.2.3.