Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
L’ufficio dei fallimenti pubblica l'apertura della procedura di risanamento e procede alla grida (cpv. 3).
L'amministrazione del fallimento è retta dagli articoli 235–243. L'ufficio dei falli- menti applica la procedura sommaria (art. 231 cpv. 4). È segnatamente competente anche per le rivendicazioni di terzi e della massa secondo gli articoli 242–242b LEF e per le decisioni e azioni che ne risultano.
Infine l'ufficio dei fallimenti preleva i redditi e i proventi correnti secondo l'arti- colo 339 lettera a numero 1 AP-LEF e adotta le misure cautelari di cui agli articoli 98– 104 (cpv. 5). Anche tutti gli altri beni che pervengono al debitore dopo l'apertura della procedura di risanamento sono prelevati, garantiti e realizzati (cfr. i commenti all'art. 339 lett. a n. 2 AP-LEF). Ciò significa che l'ufficio dei fallimenti in casi eccezionali deve aprire anche una procedura di rivendicazione secondo gli articoli 106–109 per chiarire le pretese dei terzi su un bene pignorato. Anche se vi sono pochi rischi che la proprietà di un bene sia contestata nel caso in cui non era già (potenzialmente) di proprietà del debitore all'apertura della procedura, con il rimando alle regole del pi- gnoramento si vuole evitare ogni lacuna della legge. Normalmente l'ufficio dei falli- menti accerta la massa e adotta le misure cautelari secondo le regole della procedura fallimentare e dispone inoltre il pignoramento del reddito secondo l'articolo 339 let- tera a AP-LEF in combinato disposto con l'articolo 89 segg. LEF.
L'ufficio dei fallimenti può chiedere il concorso dell'ufficio d'esecuzione incaricato del prelievo per adottare le misure di cui al capoverso 5 e calcolare il reddito relativa- mente pignorabile ai sensi dell'articolo 339 lettera a numero 1 (cpv. 6). Questa possi- bilità serve a garantire l’efficienza procedurale e sarà soprattutto utile nelle situazioni complesse quando la parte della procedura di cui è responsabile l'ufficio dei fallimenti, prima che la graduatoria divenga definitiva, si protrae a lungo; entrambi gli uffici po- tranno utilizzare le rispettive competenze nel modo più efficace possibile.
Come per il pignoramento ordinario è possibile il ricorso contro i singoli provvedi- menti dell'ufficio dei fallimenti (art. 17).
Art. 342
Anche la verificazione dei crediti e la graduatoria dei creditori si svolgono secondo le regole della procedura fallimentare (cpv. 1). Un creditore può contestare la gradua- toria secondo l'articolo 250 LEF (cpv. 2). Le insinuazioni tardive sono ammesse fin- tanto che la procedura è trasferita all'ufficio d'esecuzione, ossia per tutta la durata abi- tuale della procedura fallimentare (cpv. 3)127. Se le insinuazioni tardive fossero ammesse anche nella fase di prelievo della procedura di risanamento, l'ufficio d'ese- cuzione dovrebbe decidere circa la fondatezza materiale dei crediti in questione ed eventualmente condurre un procedimento di contestazione della graduatoria. Questi compiti eccederebbero i suoi compiti abituali e porrebbero difficoltà nella pratica.
127 Cfr. n. 3.1.3.1