Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Art. 343

Oltre alla graduatoria l'ufficio dei fallimenti forma un piano di risanamento, il che costituisce un nuovo compito. Il piano intende fornire a tutte le parti una panoramica dei beni disponibili all'apertura della procedura, dei redditi e dei beni che si sono ag- giunti in seguito, dei debiti accumulati e delle probabili possibilità di rimborso del debitore durante tutta la procedura128.

Il piano di risanamento intende fornire una panoramica il più possibile completa dei beni disponibili e permettere una prognosi per il futuro. Completa la graduatoria for- nendo informazioni sugli «attivi» del debitore e sul tasso prevedibile di rimborso, fermo restando che il piano può anche indicare che il tasso sarà zero. Il piano di risa- namento dà informazioni in merito alla probabile distribuzione dei fondi prevedibili e completa così lo stato di ripartizione nella procedura fallimentare (art. 261 LEF) che informa sulla ripartizione della massa del fallimento e quindi su tutti i beni apparte- nenti al debitore già all'apertura della procedura. Devono infine essere indicati anche i passi previsti dal debitore per ottenere proventi, redditi e altri beni. Il piano di risa- namento serve quindi anche a orientare il debitore sui suoi obblighi durante la proce- dura ma non ha tuttavia alcun effetto giuridico poiché gli obblighi del debitore risul- tano direttamente dalla legge.

Il piano di risanamento è depositato insieme alla graduatoria (cpv. 3).

Art. 344

Non essendo uno strumento giuridicamente vincolante129, il piano di risanamento non può essere impugnato. L'ufficio dei fallimenti o un creditore può, entro 20 giorni dal deposito della graduatoria e del piano di risanamento, chiedere al giudice del falli- mento l'interruzione della procedura di risanamento, se le condizioni dell'apertura della procedura non sono (più) adempiute o probabilmente alla fine della procedura non potrà essere concessa la liberazione dal debito residuo (cpv. 2). La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata come una decisione sulla revoca del fal- limento (cpv. 3). Se viene interrotta, la procedura di risanamento prosegue sotto forma di procedura fallimentare ordinaria. Per gli atti in corso e quelli futuri l'ufficio dei fallimenti segue le regole del fallimento. Se la massa non basta per coprire le spese di una procedura fallimentare sommaria, il giudice del fallimento decide la sospensione della procedura secondo le regole dell'articolo 230, il che ha per conseguenza di riat- tivare le esecuzioni avviate prima della dichiarazione di fallimento che possono essere proseguite per tutti i debiti per via di pignoramento. Se la procedura non deve essere subito sospesa per mancanza di attivi, il giudice del fallimento la trasmette all'ufficio dei fallimenti affinché la prosegua.

Art. 345

Se sono disponibili beni appartenenti alla massa o beni prelevati dopo l'apertura della procedura, prima della trasmissione della procedura all'ufficio d'esecuzione, tali beni devono essere realizzati secondo le regole della procedura fallimentare sommaria ed

128 Cfr. n. 3.1.3.3.

129 Cfr. commenti all'art. 343 AP-LEF.