Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

essere distribuiti ai creditori dopo che la graduatoria è divenuta definitiva. L'ufficio dei fallimenti compila anche un primo stato di ripartizione.

Nei casi eccezionali in cui la massa fallimentare non può essere determinata in modo definitivo per un lungo periodo a causa di rivendicazioni di terzi e della massa, la realizzazione e la distribuzione della massa da parte dell'ufficio dei fallimenti possono essere effettuati dopo la trasmissione della procedura all'ufficio d'esecuzione (art. 346 cpv. 1 AP-LEF) o soltanto alla fine della procedura di risanamento (art. 349 cpv. 1 AP-LEF). L'accertamento definitivo della massa comprende i beni pignorabili appar- tenenti al debitore all'apertura del fallimento (art. 197 cpv. 1 AP-LEF), la loro realiz- zazione e distribuzione restano di competenza dell'ufficio dei fallimenti.

Art. 346

Se il termine di 20 giorni per la contestazione della graduatoria (art. 250 cpv. 1 LEF) scade infruttuoso oppure è stata resa una decisione definitiva su una modifica della graduatoria richiesta mediante un'azione di contestazione, l'ufficio dei fallimenti tra- smette il piano di risanamento, insieme al primo stato di ripartizione, direttamente all'ufficio d'esecuzione che è competente per l'autentica fase di prelievo ed esegue il prelievo per il resto della procedura (cpv. 1)130. L'ufficio d'esecuzione applica le re- gole abituali del pignoramento (cpv. 2), con la differenza che il pignoramento e la realizzazione sono effettuati d'ufficio e a beneficio di tutti i creditori. L'ufficio d'ese- cuzione preleva regolarmente i beni che possono esserlo – esegue quindi in particolare il pignoramento del reddito con il minimo vitale esteso secondo l'articolo 339 lettera a – ed effettua la realizzazione e la ripartizione tra i creditori secondo la graduatoria (cpv. 3). Come per il pignoramento abituale è possibile il ricorso contro i singoli prov- vedimenti dell'ufficio dei fallimenti (art. 17 LEF).

Per la durata della procedura è proposto un compromesso di quattro anni (cpv. 4)131 che è il risultato di una difficile ponderazione di interessi. Per essere accettata dai creditori, la procedura deve in qualche modo gravare i debitori132. Se il periodo del rimborso è troppo breve, i creditori rischiano di perdere importi che avrebbero potuto ottenere ancora per molti anni con un pignoramento del salario. Nel contempo dal punto di vista dei debitori sono preferibili procedure brevi. Un'analisi scientifica ba- sata su dati dell'economia comportamentale giunge alla conclusione che sono neces- sari periodi di rimborso brevi affinché i debitori non si arrendano e rimangano moti- vati a portare a termine la procedura133. Più è remoto il futuro in cui si situa la prospettiva di vivere senza debiti, più diminuisce la sua attrattiva e aumenta il pericolo che la procedura sia elusa e siano dissimulati i redditi di un lavoro in nero. Gli esperti hanno proposto termini tra i tre e i sette anni e in molti si sono espressi a favore di una

130 Cfr. n. 3.1.3.3.

131 Cfr. n. 3.1.3.1.

132 KILBORN, Emory Bankruptcy Development Journal Vol. 22 (2005), 29; KILBORN/GARRIDO/BOOTH/NIEMI/RAMSAY, World Bank Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons, marg. 443 e JEANDIN, Assainissement des particuliers, 243.

133 KILBORN, Emory Bankruptcy Development Journal Vol. 22 (2005), 29, 37 segg.